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Successioni
Le informazioni presenti in questa sezione sono fornite a titolo informativo e non costituiscono consulenza legale. Le questioni relative alle successioni possono essere complesse e ogni caso presenta caratteristiche uniche che richiedono un’attenta valutazione. Pertanto, è sempre consigliabile consultarsi con un legale esperto per ricevere assistenza personalizzata e accurata.
Se desiderate una consulenza specifica o volete discutere il vostro caso con un professionista, non esitate a contattare gli avvocati del nostro studio. Saremo lieti di offrirvi il nostro supporto e la nostra competenza per aiutarvi a gestire al meglio le vostre esigenze.
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La successione ereditaria è il processo attraverso il quale il patrimonio di una persona defunta viene trasferito ai suoi eredi e si apre al momento della morte del defunto (detto “de cuius”). Da questo momento, gli eredi possono subentrare nei diritti e nei doveri del defunto, nel caso in cui accettino l’eredità (implicitamente o esplicitamente).
Esistono due tipi di successione nell’ordinamento italiano:
Successione legittima (detta anche “ex lege” o “ab intestato”): avviene quando il defunto non ha lasciato un testamento. In questo caso, la legge stabilisce chi sono gli eredi e in che proporzione ereditano.
Successione testamentaria: avviene quando il defunto ha lasciato un testamento che dispone come deve essere distribuito il suo patrimonio.
I due tipi di successione possono anche coesistere nel caso in cui il defunto abbia disposto con testamento solo in merito a parte del proprio patrimonio (ad esempio prevedendo che una casa di sua proprietà sia data a una specifica persona e nulla disponendo rispetto agli altri suoi beni). In questo caso, la parte del patrimonio ereditario per cui nulla ha disposto sarà divisa tra gli eredi secondo le regole della successione legittima.
Con il testamento si può prevedere che singoli beni, più beni individuati o specifici diritti siano devoluti a una persona fisica o giuridica. In questo caso si parla di “legato testamentario”. In altre parole nel testamento un soggetto può decidere di lasciare a una persona (fisica o giuridica) una somma di denaro, una casa, una macchina, un quadro, un diritto, ecc.. Il soggetto cui viene devoluto il bene è definito “legatario”.
Prima che vi sia l’accettazione, i soggetti che sono individuati dalla legge come eredi legittimi (di cui fanno parte anche i legittimari) e/o quelli individuati nel testamento si dicono “chiamati all’eredità” (o vocati). Il codice civile individua i soggetti che per legge sono chiamati all’eredità che sono:
– Il coniuge;
– I discendenti (figli, nipoti, bisnipoti ecc…);
– Gli ascendenti (genitori, nonni, bisnonni ecc..);
– I collaterali (fratelli e sorelle, cugini/e, ecc..);
– Gli altri parenti sino al sesto grado;
– Lo stato.
Le modalità con cui i beni vegnono divisi tra i chiamati all’eredità e quando l’esistenza di uno di essi esclude gli altri sono dettagliate nel codice civile. Ad esempio, se un soggetto muore avendo dei figli e un coniuge (e senza lasciare testamento), questi concorreranno all’eredità, e tutti gli altri soggetti di cui sopra non saranno chiamati all’eredità; nel caso in cui non vi sia nessuno dei soggetti si cui sopra succede lo stato, ecc… Si riporta di seguito una tabella riassuntiva delle diverse quote spettanti agli eredi legittimi, come previste dal codice civile (artt. 565 e s.s. c.c.):
Abbiamo creato una tabella per identificare chi sono gli eredi legittimi e la quota spettante a ciascun erede legittimo: Tabella Sucessione Legittima
A seguito dell’introduzione dell’istituto dell’unione civile, che prevede l’unione di una coppia omoaffettiva, quanto previsto in favore del coniuge ai fini successori si applica anche all’unito civilmente, senza alcuna distinzione.
Se si è solo separati (e non divorziati) si hanno gli stessi diritti successori del coniuge non separato a meno che non vi sia stata la pronuncia di addebito della separazione a carico del coniuge superstite. In questo caso, infatti, si perdono i diritti successori anche se non è ancora intervenuta la sentenza di divorzio.
I componenti delle coppie di fatto, invece, non vantano alcun diritto successorio e non rientrano nell’alveo degli eredi legittimi.
Gli eredi legittimi sono coloro che ereditano in assenza di previsioni testamentarie. Gli eredi legittimari sono invece coloro cui la legge riconosce di diritto una quota dell’eredità (detta quota legittima), indipendentemente dalle volontà del de cuius. Gli eredi legittimari sono i figli, i loro discendenti, il coniuge e gli ascendenti che godono della c.d. successione necessaria. Nel caso in cui con il proprio testamento (o con disposizioni in vita) il defunto ha leso la quota di legittima che spetta agli eredi legittimari (ad esempio facendo una donazione di una somma di denaro che supera la quota disponibile), questi potranno fare un’azione per ottenere quanto previsto dalla legge.
Ecco, in sintesi, i passaggi necessari (o comunque opportuni) da effettuarsi nel momento in cui viene a mancare il de cuius, ossia la persona da cui si eredita:
1. Apertura della successione: la successione si apre al momento della morte del defunto. Da quel momento iniziano a decorrere i termini per l’accettazione e la dichiarazione di successione.
2. Apertura del testamento: ove vi fosse, viene aperto il testamento. Se questo è olografo, viene consegnato a un notaio che lo pubblica.
3. Accettazione o rinuncia dell’eredità: è opportuno valutare se procedere con l’accettazione con beneficio di inventario oppure con l’accettazione pura e semplice. Se non si ha certezza dei debiti del de cuius, è opportuno procedere con l’accettazione con beneficio di inventario, per quanto questo comporti ulteriori attività. È altresì importante ricordare che l’accettazione dell’eredità può essere implicita o esplicita.
4. Documenti necessari: gli eredi devono raccogliere vari documenti, tra cui:
• Certificato di morte del de cuius.
• Certificato di stato di famiglia del defunto e degli eredi.
• Testamento, se esiste.
• Atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva, che certifica chi sono gli eredi.
• Documento d’identità e codice fiscale degli eredi.
• Documentazione relativa ai beni immobili, come visure catastali, certificati di proprietà, e perizia di stima (se necessaria).
• Estratti conto bancari e postali, che indicano la situazione patrimoniale del defunto al momento del decesso.
• Documentazione relativa a investimenti, come titoli, azioni, obbligazioni e quote di fondi.
• Contratti di assicurazione sulla vita, se esistono.
• Eventuali passività, come mutui, prestiti e debiti del defunto, insieme a documentazione comprovante.
5. Redazione dell’inventario: nel caso in cui si sia accettato con beneficio di inventario si deve procedere con la redazione dello stesso.
6. Presentazione della dichiarazione di successione: La dichiarazione può essere presentata:
• Online tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate.
• Tramite un intermediario abilitato (come un commercialista o un CAF).
• Direttamente presso l’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate.
7. Pagamento delle imposte: Gli eredi devono pagare le imposte di successione, che variano in base al valore del patrimonio ereditato e al grado di parentela con il defunto.
8. Voltura catastale e liquidazione conti correnti: Se ci sono immobili, è necessario aggiornare i dati catastali; devono essere liquidati i conti correnti i titoli eccetera con accredito su conti correnti degli eredi, deve essere effettuato il passaggio di proprietà dei beni mobili registrati (macchine, barche, ecc…).
L’eredità si acquisisce attraverso un atto di accettazione, che può avere diverse forme. Al contrario, l’acquisto del legato, ossia di quel bene che il de cuius ha espressamente lasciato ad una persona, avviene automaticamente, senza necessità di accettazione.
L’accettazione dell’eredità ha effetto retroattivo, ossia si considera valida dal momento in cui si apre la successione. Una volta che una persona ha accettato l’eredità e acquisito la qualifica di erede, non può più rinunciarvi. L’accettazione non può essere soggetta a condizioni o termini, né può essere ceduta ad altri (ma può essere trasmessa nel caso di decesso del chiamato all’eredità). Il diritto di accettare l’eredità si prescrive trascorsi dieci anni dall’apertura della successione.
Esistono diverse modalità di accettazione dell’eredità:
– Accettazione espressa: avviene tramite un atto pubblico o una scrittura privata in cui si manifesta chiaramente la volontà di accettare l’eredità;
– Accettazione tacita: avviene quando il chiamato all’eredità attua comportamenti o azioni che una persona potrebbe compiere solo in qualità di erede e che esprimono implicitamente la volontà di accettare l’eredità. L’accettazione tacita può avvenire in diversi modi, quali ad esempio l’avvio di una causa per ottenere la divisione dell’eredità, il pagamento dei debiti ereditari, ma anche più semplicemente la vendita di beni che fanno parte dell’eredità, ecc.;
– Accettazione presunta (o ex lege): si verifica quando il chiamato all’eredità è già nel possesso dei beni ed omette di redigere l’inventario nei 3 mesi successivi al decesso del de cuius, divenendone erede senza beneficio di inventario.
L’accettazione può essere “pura e semplice” o effettuata con beneficio di inventario:
– Accettazione pura e semplice: è l’accettazione che implica la fusione del patrimonio del defunto con quello dell’erede. Non necessità della redazione di un inventario e comporta che l’erede, nel caso in cui il defunto abbia debiti che superano il suo patrimonio, dovrà risponderne anche con il proprio patrimonio.
– Accettazione con beneficio d’inventario: nel caso in cui si accettasse con beneficio di inventario (pratica che può essere effettuata dinnanzi alla cancelleria del Tribunale o presso un notaio) il patrimonio dell’erede da quello del defunto non si fondono tra loro. L’erede risponde quindi dei debiti del defunto solo nei limiti di quanto ha effettivamente ricevuto dall’eredità. L’erede in possesso dei beni ereditari può effettuare la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario entro 3 mesi dall’apertura della successione, mentre l’erede che non è nel possesso di alcun bene ereditario può effettuare la dichiarazione entro 10 anni dalla morte del de cuius.
L’inventario può essere redatto prima o dopo la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario da farsi dinnanzi alla cancelleria del Tribunale o presso un notaio. Nel caso di accettazione con beneficio di inventario vi sono dei termini entro i quali detto inventario deve essere redatto. Più precisamente:
– se l’erede è già nel possesso dei beni, l’inventario deve esser redatto entro 3 mesi dall’apertura della successione (o dalla notizia della devoluta eredità). Il termine può essere prorogato su autorizzazione del giudice competente per ulteriori 3 mesi se ricorrono specifiche circostanze;
– se l’erede non è in possesso dei beni, l’inventario deve esser redatto entro 3 mesi dalla dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario. Il termine può essere prorogato su autorizzazione del giudice competente per ulteriori 3 mesi se ricorrono specifiche circostanze;
– se l’inventario è stato eseguito prima della dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario, l’erede (sia nel possesso dei beni che non) deve provvedere ad effettuarla entro i 40 giorni successivi dalla chiusura dello stesso.
Gli eredi legittimi sono coloro che ereditano in assenza di previsioni testamentarie. Gli eredi legittimari sono invece coloro cui la legge riconosce di diritto una quota dell’eredità (detta quota legittima), indipendentemente dalle volontà del de cuius. Gli eredi legittimari sono i figli, i loro discendenti, il coniuge e gli ascendenti che godono della c.d. successione necessaria. Nel caso in cui con il proprio testamento (o con disposizioni in vita) il defunto ha leso la quota di legittima che spetta agli eredi legittimari (ad esempio facendo una donazione di una somma di denaro che supera la quota disponibile), questi potranno fare un’azione per ottenere quanto previsto dalla legge.
Nel caso in cui l’erede sia un minore, un interdetto, un minore emancipato o un inabilitato, l’accettazione con beneficio d’inventario è obbligatoria e richiede l’autorizzazione del Giudice tutelare cui deve esser presentato apposito ricorso. Ottenuta l’autorizzazione all’accettazione, il Giudice tutelare veglierà altresì sull’impiego delle somme ereditate e sulla gestione del patrimonio e sarà necessario effettuare richieste di autorizzazione per gli atti di straordinaria amministrazione.
Anche nel caso in cui si ritenga che il minore, l’interdetto, il minore emancipato e l’inabilitato non debbano accettare l’eredità è necessaria l’autorizzazione del Giudice Tutelare.
La quota di legittima è la quota dell’eredità che per legge spetta all’erede legittimario come individuato dalla legge (figli, discendenti dei figli, coniuge e ascendenti). La quota disponibile è quella parte del proprio patrimonio che ciascuno può devolvere a chi desidera senza ledere la quota di legittima che la legge assegna a ciascun erede legittimario. La quota di legittima e la quota disponibile variano a seconda del numero e della tipologia degli eredi legittimari. Nel caso in cui con testamento o con atti dispositivi in vita il de cuius abbia superato la quota disponibile ledendo la quota legittima, i legittimari potranno effettuare un’azione volta al reintegro della loro quota di legittima. Di seguito riportiamo una tabella riassuntiva delle diverse quote, come previste dal codice civile (artt. 536 e s.s. c.c.):
Abbiamo creato una tabella per identificare le quote dei legittimari.
La massa ereditaria su cui devono calcolare le diverse quote che spettano agli eredi è data dalla somma di tutte le passività e le attività del patrimonio del de cuius. Pertanto, si renderà innanzitutto necessario ottenere il valore dei beni che compongono la massa, siano essi mobili e/o immobili. Mentre, evidentemente, se si tratta di somme di denaro o titoli il valore è già determinato, quando vi sono beni immobili e mobili è necessaria una stima. Si consideri che il valore reale dei beni, che è quello da tenersi in considerazione per determinare la massa ereditaria, differisce dal valore fiscale, che serve per il calcolo delle imposte di successione. Una volta determinate le “attività” (saldo dei c.c. + valore dei beni mobili + valore dei beni immobili + valore dei diritti attivi + ecc…) è necessario determinare il valore delle “passività” (mutui + finanziamenti + altri tipi di oneri gravanti sulle proprietà ecc…)
Una volta effettuate tutte le valutazioni e acquisiti tutti i documenti, si determina la massa ereditaria che è data dalla differenza tra attività e passività.
Le donazioni possono avere un impatto significativo sull’eredità, specialmente in relazione alla quota disponibile e alla quota di legittima. Difatti, le donazioni fatte in vita dal de cuius vengono considerate nel calcolo del patrimonio ereditario complessivo. Questo è essenziale per determinare la quota disponibile (la parte del patrimonio che il de cuius può liberamente disporre) e la quota di legittima (la parte riservata agli eredi legittimari).
– Riportabilità delle donazioni: se il de cuius ha fatto donazioni in vita, queste possono essere soggette a riportabilità al momento dell’apertura della successione. Questo significa che i beni donati possono essere “riportati” nell’asse ereditario per calcolare le quote di legittima riservate agli eredi legittimari (ad esempio, coniugi, figli, e ascendenti).
– Riduzione delle donazioni: se le donazioni effettuate in vita violano le quote di legittima riservate agli eredi legittimari, questi ultimi possono richiedere una riduzione delle donazioni. Questo procedimento consente agli eredi legittimari di ottenere una parte dei beni donati.
È molto importante stabilire chiaramente se una donazione è fatta in acconto della legittima o meno. Questo è fondamentale per evitare eventuali controversie in futuro e per rispettare i diritti degli eredi legittimari. La differenza è difatti determinante perchè indica su quale parte di patrimonio (quota disponibile o non disponibile) la donazione va ad incidere:
1. Acconto di legittima: se si specifica che la donazione è in acconto di legittima, il valore della donazione verrà conteggiato come parte della quota di legittima del beneficiario al momento della successione. In questo modo, si ridurrà la porzione della legittima che il beneficiario potrà reclamare in futuro.
2. Non in acconto di legittima: se non è stabilito che la donazione è in acconto di legittima (o se è espressamente stabilito che la donazione non è in acconto di legittima/grava sulla disponibile), il valore della donazione verrà considerato come parte della quota disponibile del patrimonio del donante. Questo significa che non inciderà direttamente la quota di legittima.
È sempre consigliabile formalizzare il tipo di donazione al momento dell’atto per evitare eventuali dispute tra gli eredi. Se non vi è alcuna specificazione, normalmente si presume che la donazione non sia in acconto di legittima. In questo caso, la donazione viene considerata come parte della quota disponibile del patrimonio del donante.
È innanzitutto necessario confrontarsi con un legale o con un notaio per accertarsi che vi sia stata una violazione, quantomeno potenziale, della quota di legittima prevista per legge. Questa può esservi sia in ragione di atti dispositivi effettuati in vita dal de cuius (donazioni), sia in ragione di disposizioni testamentarie dello stesso.
I legittimari possono esercitare l’azione di riduzione quando le donazioni fatte in vita dal defunto o le sue disposizioni testamentarie ledono la quota di legittima spettante ai legittimari.
Una volta verificata la lesione il legittimario leso deve presentare una domanda al tribunale competente, chiedendo la riduzione delle disposizioni lesive. Ove il giudice valuti che effettivamente le donazioni o le disposizioni testamentarie ledano effettivamente la quota di legittima del legittimario emette sentenza che riduce le disposizioni lesive fino a garantire la quota di legittima. I beneficari delle donazioni o delle disposizioni lesive devono restituire quanto ricevuto in eccedenza rispetto alla quota disponibile.
La divisione dei beni ereditari è il processo tramite il quale il patrimonio di una persona deceduta viene suddiviso tra i suoi eredi. Difatti, quando il de cuius decede e gli eredi accettano l’eredità si crea la comunione ereditaria che comprende tutti i beni del defunto. Deve quindi essere effettuata una stima di tutti i beni che poi vengono divisi tra gli eredi con un atto di divisione, redatto da un notaio. Con questo atto vengono trasferiti i beni ai singoli eredi. Se gli eredi non riescono a raggiungere un accordo sulla divisione, uno di loro potrà chiedere l’intervento di un giudice e procedere con la divisione giudiziale.
La successione per rappresentazione è un istituto che permette ai discendenti dei figli e dei fratelli e sorelle del defunto di subentrare al posto di un ascendente che non può (per esempio, perché deceduto) o non vuole (per esempio, perché ha rinunciato all’eredità) ricevere l’eredità. Ai rappresentati (ossia i discendenti) è riservata la quota che sarebbe spettata all’ascendente cui subentrano.