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Divorzio
Tieni presente che quelle che seguono sono solo indicazioni generali e che possono variare in relazione alla tua situazione specifica e delle circostanze individuali di ogni concreta fattispecie. Pertanto, per sapere nel tuo caso quali sono i diritti e quali sono i doveri e cosa ti puoi aspettare effettivamente, consulta un avvocato esperto in materia per ottenere consigli specifici… Ciò che leggi per il divorzio vale per alcuni istituti anche per separazione e per scioglimento delle unioni civili; per ciò che concerne i figli e la casa familiare vale anche per i procedimenti – anche la cessazione della convivenza per coppie non coniugate con figli.
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Come funziona il divorzio?
Il divorzio è un procedimento legale che permette di sciogliere il matrimonio civile, l’unione civile o di porre fine agli effetti civili del matrimonio concordatario. Ecco come funziona il divorzio in Italia:
– Separazione: prima del divorzio, per coloro che sono coniugati, è necessario procedere alla separazione. La separazione legale è un procedimento che permette ai coniugi di sospendere temporaneamente alcuni obblighi derivanti dal matrimonio o ne modifica le modalità (ad es. l’obbligo di convivenza cessa, l’obbligo di assistenza morale e materiale può divenire assegno di mantenimento dal più forte economicamente al più debole) e di vivere separati.
– Tipologie di divorzio: Il divorzio può essere con accordo o giudiziale. Il divorzio consensuale si ha quando entrambi i coniugi sono d’accordo sullo scioglimento del vincolo matrimoniale e sulle relative condizioni; si può pervenire al provvedimento:
∙ tramite ricorso congiunto al tribunale,
∙ tramite negoziazione assistita
∙ o tramite istanza all’ufficio di stato civile.
– Si ricorre invece al divorzio giudiziale quando l’accordo non c’è ed è necessario l’intervento del giudice.
∙ Tempi del divorzio: Il divorzio può essere chiesto quando tra i coniugi è intervenuta la separazione e quest’ultima è durata ininterrottamente per un certo periodo. Il lasso di tempo richiesto è diverso a seconda che la separazione sia stata giudiziale o per accordo: nel primo caso è di un anno, nel secondo di sei mesi. Nelle unioni civili si perviene direttamente al divorzio.
∙ Effetti del divorzio: Il divorzio pone fine definitivamente al matrimonio o all’unione civile. Durante la separazione, la coppia coniugale è ancora sposata e il matrimonio ancora in essere: permangono, seppure modificati, gli obblighi tra i coniugi. Solamente dopo la separazione e il decorso dei tempi stabiliti dalla legge è possibile attivare la procedura di divorzio. Con il divorzio gli ex coniugi non possono più succedere l’uno all’altro se questo premuore (cioè l’ex coniuge o l’ex unito civilmente superstite non è erede per legge dell’altro premorto).
Cosa bisogna fare per fare un divorzio?
Ecco una guida passo-passo su come procedere al divorzio in Italia:
– Separazione: Prima di poter richiedere il divorzio, è necessario per i coniugi procedere alla separazione.. La separazione può essere per accordo o giudiziale. Decorsi i tempi previsti dalla legge (6 mesi se la separazione è avvenuta con accordo; 12 se è stata giudiziale), ciascuno dei coniugi può procedere con il divorzio.
– Tipi di Divorzio: Il divorzio può essere per accordo o giudiziale.
∙ divorzio per accordo, entrambe le parti concordano sullo scioglimento del vincolo matrimoniale e sulle relative condizioni. L’accordo può intervenire:
∙ direttamente tra i coniugi ed essere confermato all’ufficiale di stato civile al quale i coniugi fanno istanza;
∙ con la negoziazione assistita dagli avvocati, ed essere contenuto nell’accordo negoziato; in questo caso può anche essere stabilito che l’assegno divorzile sia corrisposto una tantum;
∙ in un ricorso congiunto dei due coniugi al giudice; anche in questo caso può anche essere stabilito che l’assegno divorzile sia corrisposto una tantum;
∙ divorzio giudiziale: se l’accordo manca, è necessario l’intervento del giudice al quale ciascuno dei due può rivolgersi.
– Separorzio: E’ possibile richiedere in uno stesso procedimento separazione e divorzio: ma il divorzio sarà pronunciato una volta decorsi i termini di legge dalla separazione. Questo tipo di procedimento è definito “separorzio” con un neologismo atecnico
Tempi: per i coniugi separati è necessario attendere un periodo di tempo dalla separazione prima di poter richiedere il divorzio.
∙ Se la separazione è stata consensuale, il periodo di attesa è di 6 mesi.
∙ Se la separazione è stata giudiziale, il periodo di attesa è di 12 mesi.
– Domanda di divorzio: La domanda di divorzio viene proposta con ricorso predisposto da avvocato/i al giudice (tribunale) e può essere presentata in due modi
∙ Con ricorso congiunto: la domanda viene presentata da entrambe le parti se sono concordi su effetti e condizioni del divorzio. Le parti possono chiedere che l’udienza sia sostituita da note di trattazione scritta.
∙ Con ricorso di uno solo dei coniugi: nel divorzio giudiziale; uno dei coniugi deve presentare il ricorso tramite un avvocato.
– Divorzio per negoziazione assistita: le parti possono raggiungere l’accordo sul divorzio e le relative condizioni tramite la procedura di negoziazione assistita tra avvocati; uno dei due invita l’altro; questo accetta; i due sottoscrivono tramite avvocati negoziatori una convenzione di negoziazione assistita di divorzio; proseguono gli incontri al fine di raggiungere un accordo; quando l’accordo viene raggiunto, viene trasfuso in un “accordo negoziato” che -una volta che il PM -cui è comunicato nei modi di legge- l’ ha autorizzato o ha dato il nulla osta (se non ci sono figli minori)- ha il valore di una sentenza di divorzio. Se l’accordo non viene raggiunto, si predispone un verbale negativo. Quanto viene detto durante la negoziazione assistita e i documenti scambiati, sono coperti da riservatezza e non sono utilizzabili in un successivo giudizio.
– Divorzio in comune: È possibile richiedere il divorzio in Comune come alternativa al tradizionale divorzio in Tribunale. Questa procedura è possibile solo quando non sono presenti figli minorenni, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap, e in assenza di un patto di trasferimento patrimoniale tra i coniugi.
Dove richiedere divorzio?
Il ricorso per divorzio si presenta:
– al Tribunale:
∙ Se il ricorso è congiunto:
∙ Al tribunale di residenza comune dei coniugi
∙ Al tribunale in cui risiede uno dei coniugi
∙ Se il ricorso è giudiziale al Tribunale di residenza abituale dei figli minori o, in mancanza, del convenuto
∙ Se il ricorso è con “accordo negoziato” a seguito della procedura di negoziazione assistita dagli avvocati, l’accordo si presenta al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di residenza di uno o di entrambi i coniugi.
∙ Se il ricorso è tramite Ufficiale di stato civile, con istanza all’ufficio di stato civile della residenza di uno o di entrambi i coniugi.
Come procede il divorzio giudiziale?
La procedura di divorzio giudiziale in Italia può essere sintetizzata nei seguenti passaggi:
– Raccolta di documentazione e preistruttoria: La prima fase è l’iniziale raccolta di documentazione, che include certificati di matrimonio, documenti economici, eventuali documenti relativi a figli minori, o gravemente disabili o maggiorenni non indipendenti economicamente; documenti comprovanti i fatti che vengono posti a fondamento delle domande Debbono anche essere individuate le circostanze in fatto che sono sempre a fondamento delle domande e formulati i relativi capitoli di prova sia per interrogatorio formale della controparte sia per prova testimoniale.
– Domanda di divorzio: predisposizione del ricorso per divorzio (scioglimento del matrimonio o dell’unione civile; cessazione degli effetti civili del matrimonio) di un coniuge nei confronti dell’altro. Il ricorso deve essere predisposto da un avvocato. Se ci sono figli minorenni, deve essere corredato anche da un piano genitoriale e comunque da tutta la documentazione comprovante i fatti posti a fondamento delle domande. Debbono essere formulati i capitoli di prova e indicati i testi, con anche il loro domicilio. Debbono essere depositati a corredo i documenti economici, oltre che i precedenti provvedimenti che riguardano le parti e i figli.
– Decreto di fissazione di udienza: il Presidente del Tribunale fisserà l’udienza di comparizione che, unitamente al ricorso, deve essere notificata dal ricorrente al convenuto entro i termini indicati dal Presidente nel decreto di fissazione di udienza.
– Fase pre udienza di comparizione: prima dell’udienza, l’altro coniuge si deve costituire tramite un avvocato, almeno entro 30 giorni prima della data di udienza fissata; la memoria di costituzione deve contenere gli stessi elementi del ricorso e tutte le argomentazioni e le prove che ne confutano le domande di cui si vuole richiedere il rigetto e la documentazione economica oltre che un piano genitoriale per i figli minorenni; seguono poi degli scambi di atti difensivi di risposta l’uno all’altro nei termini di 20 giorni il ricorrente; 10 il resistente; 5 il ricorrente. In questi atti debbono anche essere articolate le prove e debbono essere depositati tutti i documenti a corredo delle proprie richieste da ciascuna delle parti. In questa fase (ma anche dopo) possono essere assunti provvedimenti indifferibili, in caso di pregiudizio imminente e irreparabile.
– Udienza filtro: alcuni tribunali hanno instaurato la prassi di fissare un’udienza prima dello scambio di memorie in modo da verificare se sia possibile pervenire a un accordo, eventualmente invitando le parti alla mediazione familiare
– Udienza di comparizione: le parti compaiono personalmente davanti al giudice indicato nel decreto assistite dagli avvocati e vengono sentite dal giudice il quale può:
∙ Invitare alla mediazione
∙ Tentare la conciliazione tra le parti e formulare una propria proposta conciliativa
∙ Invitare le parti alle conclusioni e alla discussione
∙ Assumere i provvedimenti provvisori urgenti indicando quali informazioni un genitore è tenuto a comunicare all’altro; può formulare una proposta di piano genitoriale; stabilire il calendario del processo
∙ Riservare la decisione provvisoria o definitiva, con concessione di termini alle parti.
– Provvedimenti provvisori ed urgenti: sono quelli volti a disciplinare il rapporto tra le parti prima che sia emesso il provvedimento definitivo. Di solito, essendoci già un provvedimento separativo, lo sussumono fino a pronuncia definitiva. Sono reclamabili entro 10 giorni; possono essere sempre modificati al mutare delle condizioni di fatto sul presupposto delle quali sono stati emessi.
– Sentenza di divorzio: Dopo l’udienza, il giudice emetterà una sentenza di divorzio sullo status. Questa sentenza -una volta passata in giudicato- rappresenta la fine formale del matrimonio. Se la sentenza non stabilisce anche sulle altre questioni non risolte eventualmente sussistenti (affidamento dei figli minorenni, mantenimento dei figli che ne hanno diritto, assegnazione casa familiare, assegno divorzile) il procedimento prosegue per la fase istruttoria su queste questioni che saranno decise con una successiva sentenza.
– Fase istruttoria:vengono assunte le prove richieste con il ricorso, la comparsa di costituzione o gli scritti successivi. Ciascuno deve infatti provare di avere diritto a ciò che chiede.
– Ascolto dei figli minori ultradodicenni o anche di età inferiore se dotati della capacità di discernimento. Tale ascolto è un adempimento obbligatorio e il procedimento è nullo se non viene espletato, salvo i casi stabiliti dalla legge.
– Sentenza definitiva: il giudice decide anche sulle altre questioni insolute tra le parti stabilendo le condizioni di divorzio. Tali condizioni divengono definitive se la sentenza non viene impugnata nei termini di legge. Ma se ne può chiedere la modifica con altro ricorso se la situazione in fatto posta a fondamento di tali condizioni cambia.
Quando si può chiedere il divorzio?
– In Italia, per le coppie coniugali, il divorzio può essere richiesto dopo un periodo di separazione. Se la separazione è stata consensuale, il periodo di attesa è di 6 mesi. Se la separazione è stata giudiziale, il periodo di attesa è di un anno.
– In Italia, per gli uniti civilmente, il divorzio può essere chiesto subito senza periodo di separazione.
Divorzio come fare con i figli
Nelle coppie coniugate il divorzio è preceduto
dalla separazione e le condizioni di affidamento, mantenimento e relazione con
i figli minori ivi stabilite, se la situazione in fatto non si è modificata,
vengono confermate.
Chi mantiene i figli in caso di divorzio?
– Figli minorenni e figli gravemente disabili anche maggiorenni hanno diritto ad essere mantenuti da entrambi i genitori che vi provvederanno ciascuno in proporzione alla propria capacità economica, in modo che ciascun figlio possa mantenere lo stesso tenore di vita di cui godeva quando i genitori convivevano, e in modo che le sue esigenze siano soddisfatte. Il giudice stabilisce il mantenimento per questi figli anche se non viene richiesto anche in ragione dell’accudimento e dei tempi di cura che ciascun genitore dedica ai figli. Ha rilevanza anche l’assegnazione della casa familiare, che se è di proprietà dell’altro non assegnatario, costituisce “spostamento di ricchezza” dall’uno all’altro;
– I figli maggiorenni non indipendenti economicamente senza loro colpa hanno lo stesso diritto dei minorenni ad essere mantenuti; ma solo fino al compimento del loro percorso di istruzione-formazione, purché avvenga entro un limite di età ragionevole (di solito 30 anni) e siano effettivamente e responsabilmente attivi in tale percorso.
– Gli alimenti sono una prestazione economica dovuta dai genitori anche ai figli maggiorenni non indipendenti per loro colpa se questi ultimi non sono in grado di provvedere autonomamente ai propri bisogni. L’assegno alimentare è diverso sia dall’assegno di mantenimento per figli e coniuge che dall’assegno di divorzio.
Come funziona il mantenimento dei figli dopo il divorzio?
Il mantenimento dei figli minorenni, o portatori di grave handicap o maggiorenni non indipendenti economicamente può essere:
– Diretto: quando i figli convivono in modo paritetico con entrambi i genitori che hanno condizioni economiche pure paritetiche: in questi casi i genitori provvedono direttamente al loro mantenimento, se hanno condizioni economiche più o meno equivalenti;
– Con assegno perequativo: il genitore più forte economicamente è obbligato (dall’accordo o dal provvedimento del giudice) a corrispondere al genitore più debole economicamente un assegno perequativo che consenta ai figli di godere di un tenore di vita paritetico a quello goduto in costanza di convivenza dei genitori, tenendo conto delle loro esigenze, dei tempi che trascorrono con ciascuno di essi e dell’accudimento che ciascuno dedica. E’ rilevante anche l’assegnazione della casa familiare a seconda di chi è la proprietà e di chi è l’assegnatario. L’assegno perequativo viene fissato in proporzione dei redditi e della capacità patrimoniale di ciascun genitore ed è adeguato per legge all’indice ISTAT
– Spese straordinarie: vengono ripartite tra i genitori per quota in ragione della loro capacità patrimoniale. Vi sono vari Protocolli intervenuti tra avvocati e giudici di un particolare territorio (circondario) che ne disciplinano le modalità (come, quali e quando sono dovute, da chi). In generale si distinguono in:
∙ Routinarie per le quali non serve il previo assenso dell’altro genitore; si tratta di quelli esborsi che rispondono a prevedibili esigenze di mantenimento del figlio e non sono ricomprese nell’assegno perequativo (es. tasse scolastiche, libri di testo, viaggi di istruzione, spese mediche); altre spese come ad es. la mensa scolastica, i farmaci da banco sono ricomprese nell’assegno perequativo.
∙ Imprevedibili: sono eccezionali,prive di carattere di certezza per le quali è necessario un preventivo accordo tra i genitori, salvo casi di urgenza.
Chi mantiene i figli dopo il divorzio?
– Affidamento: di affidamento si tratta quando ci sono figli minorenni o gravemente disabili; può essere:
∙ Condiviso: così è usualmente, perché è la modalità prevista dalla legge in quanto ritenuta il regime di esercizio della responsabilità genitoriale che meglio garantisce il principio della bigenitorialità; vuol dire che la responsabilità genitoriale
deve essere esercitata da entrambi i genitori, i quali debbono condividere le scelte più importanti (salute, istruzione, educazione) mentre per quelle di ordinaria amministrazione può essere previsto che vengano esercitate in via
disgiunta dal genitore con il quale i figli in quel momento si trovano;
∙ Esclusivo: quando vi sono motivi per cui l’affidamento condiviso sarebbe contrario all’interesse dei figli minorenni, viene stabilito l’affidamento esclusivo nel quale però le scelte di maggiore interesse debbono comunque essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori. Viene quindi attribuito l’affidamento a quel genitore che meglio è in grado di garantire l’interesse del minore;
∙ Superesclusivo: l’esercizio della responsabilità genitoriale viene attribuito a un solo genitore in via esclusiva; l’altro può vigilare sulle scelte, purchè non sia dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale;
∙ Affidamento ai servizi: costituisce una limitazione della responsabilità dei genitori; il provvedimento deve prevedere quali sono le scelte riservate ai servizi;
∙ Affidamento a terzi: quando la convivenza dei figli minorenni con i genitori non garantisce l’interesse dei figli e cioè il loro diritto fondamentale a sviluppare al meglio le loro potenzialità, possono essere collocati presso terzi (familiari o altri: altra famiglia affidataria o casa di accoglienza) di solito con monitoraggio dei servizi. Il provvedimento deve stabilire quali sono i poteri/doveri degli affidatari, quali quelli dei servizi, quali quelli del curatore speciale che in questo caso deve essere sempre nominato, quali quelli residuali dei genitori; l’affidamento a terzi costituisce una forma di limitazione della responsabilità genitoriale;
∙ Sospensione o decadenza dalla responsabilità genitoriale: si ha quando uno o entrambi i genitori hanno un comportamento gravemente pregiudizievole per il figlio minorenne. Se è dichiarato decaduto o sospeso un solo genitore, la responsabilità genitoriale si concentra nell’altro; se sono sospesi o dichiarati decaduti entrambi, viene nominato un tutore che esercita la responsabilità genitoriale. Di solito, in questi casi, il figlio minorenne è allontanato dai genitori con i quali potrà avere incontri protetti in spazio neutro e vigilato.
– Collocamento o residenza prevalente:
∙ Figli minorenni o gravemente disabili: il provvedimento (o l’accordo) stabilisce
∙ con chi convivranno prevalentemente
∙ e anche le modalità di relazione con l’altro genitore non prevalentemente convivente.
I provvedimenti tendono a una quasi uguaglianza di tempi. In alcuni rarissimi casi sono i genitori ad alternarsi in modo paritetico nella convivenza con i figli nella casa familiare (ma è possibile solo in situazioni di genitori particolarmente abbienti: è infatti necessaria la disponibilità di tre abitazioni); oppure sono i figli a spostarsi per pari o quasi pari tempi nella casa dei genitori.
∙ Figli maggiorenni non indipendenti economicamente: sono i figli stessi che decidono con quale genitore convivere prevalentemente. A questo genitore viene assegnata la casa familiare.
Di solito tutto ciò è già stato stabilito in separazione: ma le relative condizioni possono anche essere modificate se sono
modificate le condizioni in fatto sottostanti (ad es. un figlio diventato maggiorenne è andato a studiare fuori sede e rientra sporadicamente un po’ da un genitore e un po’ dall’altro).
Quando i figli possono decidere con quale genitore stare?
Bisogna distinguere tra:
– Figli minorenni o maggiorenni gravemente disabili: decidono i genitori nell’interesse dei figli in caso di accordo o il giudice in caso di divorzio giudiziale, ma debbono essere ascoltati se hanno dodici anni o anche di età inferiore se hanno capacità di discernimento e la loro opinione è rilevante al fine del decidere. Se il giudice si discosta dalla loro opinione deve motivare. Può anche non ascoltarli in casi eccezionali disciplinati dalla legge.
– Figli maggiorenni non indipendenti economicamente: decidono loro con chi stanno. Non esiste un obbligo sancito di loro ascolto, ma vengono ovviamente di solito ascoltati soprattutto se i genitori non riportano in modo univoco la loro opinione.
Divorzio a chi va la casa familiare
La sorte della casa familiare dipende da vari fattori:
– Se ci sono figli minorenni o maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti, la casa viene assegnata al genitore con cui i figli convivono prevalentemente. Nella stragrande maggioranza di casi è la madre. Vi sono stati anche (rari) provvedimenti in cui la casa è stata assegnata ai figli e i genitori si sono dovuti alternare nella convivenza con loro.
– Proprietà della casa se non ci sono figli o se i figli vivono altrove o sono economicamente indipendenti, la casa rimane al suo proprietario e l’altro se ne dovrà allontanare.
– Chi decide sulla casa: di solito i relativi provvedimenti sono già stati assunti in separazione e il giudice li conferma. Se così non fosse o la situazione si fosse modificata (ad es. non ci sono più figli che vivono con il genitore già assegnatario in separazione):
∙ In caso di divorzio giudiziale, il giudice decide chi e quando deve lasciare la casa già alla prima udienza o subito dopo se si è riservato i provvedimenti provvisori urgenti oppure con la sentenza che definisce il procedimento, che comunque dovrà decidere in merito.
∙ In caso di accordo, sono invece le parti che decidono tra loro a chi viene assegnata la casa e chi e quando deve lasciarla; possono anche decidere che uno l’acquisti o che sia venduta oppure che sia trasferita in proprietà ai figli o in nuda proprietà ai figli e in usufrutto a uno di loro. O anche che il genitore al quale la casa non è assegnata, ma ne è proprietario e non vuole lasciarla, corrisponda all’altro un importo suppletivo quale “indennità sostitutiva”.
– Tempo per lasciare la casa:
∙ In caso di divorzio giudiziale, se il genitore non assegnatario non l’avesse già lasciata, il giudice decide anche i tempi di allontanamento e di prelievo degli effetti personali da parte di chi non è assegnatario. Se questo non si allontana entro il termine, l’altro può procedere con l’esecuzione forzata.
∙ In caso di accordo, sono i genitori che decidono i tempi di allontanamento e di prelievo degli effetti personali e di ciò che viene di comune accordo stabilito.
Chi paga l’avvocato in caso di divorzio?
La risposta di chi paga le spese legali per il divorzio varia a seconda del tipo di procedimento:
– Divorzio con accordo: dipende dalla procedura prescelta:
∙ ricorso congiunto: di regola, ogni coniuge paga il proprio avvocato e la metà delle altre spese; se entrambi si avvalgono del patrocinio di un solo avvocato (ma questo non è possibile per la negoziazione assistita) le spese vengono ripartite tra le parti a meno che non vi sia un accordo tra i due che stabilisca che debba pagare solo uno di loro;
∙ negoziazione assistita: ciascuno paga il suo avvocato (e in questo caso ciascuno ne deve avere almeno uno) salvo diversi accordi. Le altre spese si dividono al 50% ciascuno, salvo diverso accordo;
∙ in Comune: l’avvocato non è necessario e l’intera procedura è gratuita, salvo che i due si avvalgano comunque della consulenza di uno o due legali. In questo caso, valgono le rispoete per il divorzio con ricorso con
– Divorzio giudiziale: quando i coniugi non sono d’accordo sulla volontà di divorziare o comunque sulle relative condizioni, le spese lievitano inevitabilmente. L’entità delle spese legali dipende dalla complessità della procedura e dalle diverse questioni che sono portate alla decisione del giudice. E’ buona prassi che l’avvocato che assiste ciascuna parte sottoponga al Cliente al momento del conferimento del mandato un preventivo da accettare o meno, prima di iniziare l’espletamento dell’incarico. Accettando il preventivo, ciascuno dei coniugi si obbliga a pagare quanto pattuito con il suo avvocato. Se non c’è preventivo, il compenso dell’avvocato sarà stabilito in base al Decreto Ministeriale che di tempo in tempo stabilisce i compensi degli avvocati.
Chi paga il mutuo in caso di divorzio?
Se i coniugi non riescono a trovare un accordo e sono entrambi mutuatari, entrambi sono tenuti a pagare le rate del mutuo fino a sua estinzione in ragione del 50% ciascuno. E’ però possibile in un accordo prevedere una diversa ripartizione, proporzionale alla situazione economica di ciascuno.
Nel divorzio giudiziale, il giudice terrà conto dell’esborso mensile che ciascuno dovrà sostenere per il pagamento della quota di rata di mutuo a suo carico nell’assumere i provvedimenti patrimoniali.
Divorzio cosa spetta all’ex coniuge
Bisogna distinguere le situazioni a seconda delle fasi nella crisi della relazione e cessazione della convivenza tra coniugati,:
– Assegno di mantenimento: l’assegno di mantenimento riguarda la laseparazione: spetta al coniuge più debole economicamente un assegno mensile che ha lo scopo di garantirgli tendenzialmente lo «stesso tenore di vita» di cui quest’ultimo godeva durante il matrimonio. Deve essere richiesto da chi ritiene di avervi diritto e chi lo richiede deve provare le circostanze in fatto che fondano il suo diritto (quindi ad esempio il tenore di vita). Viene stabilito in base alle condizioni di fatto del momento della decisione (rebus sic stantibus) e, se tali condizioni cambiano, chi ha interesse ne può chiedere la modifica.
– Assegno divorzile. Nel divorzio, le regole per stabilire “se e quanto” dell’importo dovuto eventualmente dall’ex coniuge all’altro, cambiano. Scopo dell’assegno divorzile non è più mantenere una sostanziale uguaglianza di capacità economiche tra gli ex, ma garantire a quello più debole un’esistenza dignitosa anche in ragione dei sacrifici che ha sostenuto durante la vita familiare. Deve essere richiesto da chi vi ha interesse, e chi lo richiede deve provare le circostanze che fondano il suo diritto. Viene stabilito in base alle condizioni di fatto del momento della decisione (rebus sic stantibus) e, se tali condizioni cambiano, se ne può chiedere la modifica.
– Una tantum: se c’è accordo tra i coniugi, l’assegno divorzile può anche essere disposto in un’unica soluzionee viene definito “tombale” perché definisce per sempre le questioni patrimoniali tra gli ex coniugi.
– Pensione di reversibilità: alla moglie divorziata, se percepisce assegno divorzile, spetta la pensione di reversibilità dell’ex premorto oppure una quota di tale pensione se lo stesso, prima di morire, si è risposato.
– Quota del TFR: La moglie che percepisce l’assegno divorzile ha diritto a una quota del TFR maturato dopo il divorzio.
Cosa succede se un coniuge non vuole firmare il divorzio?
Se l’altro coniuge non è d’accordo con il divorzio, non resta che procedere con il divorzio giudiziale: se sussistono le condizioni di legge, la sua opposizione non verrà accolta. Ma se vuole rallentare a tutti i costi il percorso, appellerà la sentenza sullo status e poi ricorrerà in cassazione se sarà confermata, riuscendo così a far perdere anni al coniuge che vuole divorziare.
Divorzio perchè il coniuge non vuole figli
La volontà negativa di avere figli, non costituisce di per sé motivo di divorzio. Ci si può separare essendo venuta meno la comunione morale e l’intento comune e, trascorso il periodo di legge (6 mesi in caso di separazione per accordo; 12 in caso di separazione giudiziale), si può poi accedere al divorzio. Ma comunque il non volere figli non è causa di addebito.
Divorzio perchè russa
Difetti fisici come respirare rumorosamente quando si dorme, non costituiscono motivo di divorzio. Ci si può separare se la situazione rende improseguibile la convivenza e, trascorso il periodo di legge (6 mesi in caso di separazione per accordo; 12 in caso di separazione giudiziale), si può poi accedere al divorzio.
Che fa l’avvocato divorzista?
L’avvocato cd. divorzista offre consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale alle persone che Intendono separarsi, divorziare, sciogliere l’unione civile, terminare la loro convivenza registrata o meno, sia che abbiano figli, proponendo soluzioni per tutte le problematiche connesse, sia che non li abbiano.
Differenza tra l’avvocato divorzista e l’avvocato matrimonialista?
– Non vi è differenza nella pratica tra avvocato divorzista, avvocato matrimonialista o avvocato familiarista. Questi termini si riferiscono indistintamente alla stessa figura professionale di avvocato che si occupa degli aspetti della famiglia, offrendo sia consulenza, sia assistenza giudiziaria. E questo anche se di per sé divorzista o matrimonialista siano termini coincidenti, mentre familiarista ricomprenda anche tematiche minorili che possono prescindere dalla crisi della relazione tra adulti e tematiche relative alle persone incapaci (interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno, DAT e simili);
– Si tratta di professionisti esperti in diritto delle persone e di famiglia che sono in grado di gestire, assistere e guidare il cliente nelle questioni relative alla crisi della coppia (matrimonio, convivenze, unioni civili) e anche in quelle che riguardano i figli, minorenni o maggiorenni. Alcuni avvocati sono specialisti in diritto delle persone, delle relazioni familiari e dei minorenni. Questi professionisti sono in grado di gestire consulenze e controversie relative al matrimonio (separazione e divorzio), unioni civili e LGBT, coppie di fatto, convivenze more uxorio e convivenze registrate, filiazione, questioni sulla responsabilità genitoriale. Alcuni si occupano anche di diritto e delle successioni.
– Un avvocato matrimonialista o divorzista deve possedere molteplici competenze anche per curare aspetti fiscali e patrimoniali della famiglia, come la costituzione di trust e fondi patrimoniali, la redazione di accordi matrimoniali e di contratti di convivenza, la consulenza e assistenza per la protezione dei patrimoni e avere intorno a sé una rete di professionisti esperti anche in questi settori oltre che in quello della psicologia dell’età evolutiva e delle relazioni familiari.
Perché contattare un avvocato divorzista?
E’ bene contattare un avvocato divorzista (o matrimonialista o familiarista) sia prima della costituzione di una relazione affettiva (che avrà certamente degli aspetti collaterali patrimoniali) sia nel momento della crisi familiare per essere guidato e consigliato oltre che assistito in eventuali accordi e in eventuali giudizi.
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