Dopo esserci occupati delle innovazioni introdotte dalla riforma Cartabia relative al mandato, preistruttoria decadenze, alla competenza territoriale, e al piano genitoriale, è ora opportuno delineare il procedimento unico in materia di famiglia di cui agli artt. 473-bis.11 e ss.; ulteriori successivi approfondimenti tratteranno di specifici temi e delle impugnazioni.
I procedimenti cui si applica il nuovo rito
Il procedimento unico in materia di famiglia si applica ai procedimenti instaurati a partire dal 01.03.2023 aventi ad oggetto: status delle persone, procedimenti relativi ai minorenni e alle famiglie di competenza del Tribunale ordinario, Tribunale per i minorenni e Ufficio del giudice tutelare. Non verrà applicato ai procedimenti aventi ad oggetto dichiarazione di adottabilità, adozione di minorenni, migrazione, protezione internazionale e per quelle materie in cui è esplicitamente escluso dalla legge. Il nuovo procedimento si applicherà quindi anche a tutti i procedimenti di separazione, divorzio, mantenimento e affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio e modifica delle condizioni stabilite negli stessi. Per tutti i procedimenti iniziati prima del 01.03.2023 rimarrà in vigore il procedimento vigente all’epoca: quindi diverso tra i procedimenti di separazione, divorzio e scioglimento delle unioni civili e i procedimenti per il mantenimento e affidamento della prole.
Quante udienze ci vogliono per la separazione?
Il nuovo procedimento unico ha cercato di ridurre in maniera sensibile il numero di atti e udienze anche se non è ancora possibile, in via preventiva, rispondere alla domanda che viene sempre posta dai clienti: “quante udienze ci vogliono per la separazione?” La risposta, purtroppo, non può che essere: “dipende”. Diversamente da quanto avveniva con il vecchio rito, per cui necessariamente dovevano svolgersi almeno quattro udienze, nel caso in cui non vi sia la fase istruttoria, con il procedimento attualmente vigente il procedimento può esaurirsi con una sola udienza e tre atti per parte. Di seguito, la spiegazione analitica di come funziona.
Atti precedenti alla prima udienza
Il procedimento è introdotto con ricorso redatto a norma dell’art. 473bis.12 c.p.c. che dovrà contenere, in aggiunta a quanto già precedentemente previsto (dati anagrafici, competenza, elezione di domicilio, ecc..):
- una chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda, con le relative conclusioni;
- l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali il ricorrente intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione;
- indicazioni di tutti i procedimenti aventi medesimo oggetto o questioni ad esso connesse;
- Inoltre, nel caso contenga domande di ordine economico:
- Visure ipo-catastali;
- Visure PRA o di ogni altro pubblico registro da cui risulti la titolarità dei beni mobili registrati;
- Dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
- Estratti conto corrente degli ultimi 3 anni;
- se vi sono figli minori, il piano genitoriale.
Questo pone fine alla prassi per la quale ogni Tribunale richiedeva documentazione diversa da allegarsi al ricorso introduttivo o prima della I udienza. Assume quindi una rilevanza fondamentale la preistruttoria, come già delineato dall’Avv. Ruo.
Si susseguono poi termini incalzanti: il fine è che il giudice, in I udienza, abbia un quadro chiaro della situazione, di petitum e causa petendi. Infatti:
- Entro tre giorni dal deposito, il Presidente designa il giudice relatore al quale può delegare la trattazione del procedimento e fissa con decreto l’udienza del procedimento non oltre 90 giorni dall’iscrizione del ricorso e il termine per la costituzione di parte resistente che dovrà avvenire almeno 30 giorni prima dell’udienza.
- Almeno 60 giorni liberi prima dell’udienza il ricorrente deve notificare il ricorso e il decreto a parte resistente.
- Non oltre il 30 giorni prima dell’udienza, il convenuto deve costituirsi entro il termine indicato nel decreto del Presidente con memoria che contenga tutti gli elementi di cui al ricorso introduttivo come delineati dall’art. 473bis. 12, II, III e IV comma c.p.c. e quanto previsto dall’art. 167 c.p.c.
- Entro 20 giorni prima dell’udienza il ricorrente potrà con apposita memoria prendere posizione sui fatti allegati da parte resistente, modificare e/o precisare le proprie domande e conclusioni, oltre a proporre domande ed eccezioni che sono conseguenza elle difese del convenuto, indicare i mezzi di prova e produrre documenti. Nel caso in cui non avesse posto domande di ordine economico nel proprio ricorso e lo avesse invece fatto il convenuto, deve altresì allegare la documentazione reddituale di cui all’art. 473bis.12 III comma.
- Entro 10 giorni prima dell’udienza il convenuto potrà depositare memoria con cui a sua volta dovrà precisare e/o modificare le proprie domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte, oltre a proporre le eccezioni non rilevabili d’ufficio conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese svolte dal difensore nella memoria precedente del ricorrente.
- Entro 5 giorni prima dell’udienza il ricorrente potrà depositare memoria per le sole indicazioni a prova contraria rispetto ai mezzi istruttori dedotti nella memoria precedente del convenuto.
I provvedimenti indifferibili
L’art. 473bis.15 ha previsto che il Presidente, o il giudice delegato qualora fosse stato nominato, prima della prima udienza, in caso vi sia un pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l’attuazione dei provvedimenti, assunte eventualmente sommarie informazioni, può emettere un decreto, anche inaudita altera parte,nell’interesse dei figli o delle altre domande proposte dalle parti. Il provvedimento dovrà essere confermato, revocato o modificato in un’udienza fissata non oltre 15 giorni dall’emissione del decreto.
Udienza di comparizione delle parti, eventuale fase istruttoria, e fase decisionale
Alla prima udienza devono comparire, accompagnate dai difensori, le parti personalmente che vengono ascoltate dal Presidente (o dal giudice delegato) che tenta la conciliazione. Qualora le parti non si concilino, ci sono tre possibilità:
- il presidente può formulare una motivata proposta di soluzione bonaria della controversia che, ove accettata dalle parti, viene rimessa in decisione a seguito dell’assunzione di provvedimenti temporanei e urgenti che si rendono necessari;
- le parti non accettano la proposta eventualmente effettuata dal Presidente o dal giudice delegato. In questo caso, assunte eventualmente sommarie informazioni ed emessi i provvedimenti temporanei e urgenti:
- se il Presidente (o il giudice delegato) ritiene che la causa sia matura per la decisione senza l’assunzione dei mezzi di prova, fatte pronunciare le conclusioni ai difensori, richiede sia discussa la causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in udienza successiva, e all’esito rimette la causa in decisione.
- se il Presidente (o il giudice delegato) ritiene sia necessaria l’assunzione dei mezzi di prova e/o l’esperimento di CTU e/o l’intervento dei servizi sociali e/o la nomina di un esperto, con l’ordinanza con cui adotta i provvedimenti temporanei e urgenti, predispone il calendario dell’istruttoria, fissando udienza entro i successivi 90 giorni per l’assunzione dei mezzi di prova. Conclusasi l’istruzione, il giudice fissa davanti a sé l’udienza di remissione della causa in decisione e assegna ad entrambe le parti:
- termine non superiore a 60 giorni prima dell’udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;
- termine non superiore a 30 giorni prima dell’udienza per il deposito di comparse conclusionali;
- termine non superiore a 15 giorni prima dell’udienza per il deposito di repliche.
- le parti non accettano la proposta eventualmente effettuata dal Presidente o dal giudice delegato. In questo caso, assunte eventualmente sommarie informazioni ed emessi i provvedimenti temporanei e urgenti:
All’esito dell’udienza il giudice delegato rimette la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio che emette sentenza nei successivi 60 giorni.
Spese di giustizia: chi chiede la separazione, il divorzio o lo scioglimento dell’unione civile paga?
Certamente chi inizia il procedimento deve sostenere le spese relative al Contributo Unificato ad oggi stabilito nella misura fissa pari ad Euro 98,00.
Per quello che invece concerne le spese sostenute da parte convenuta, ossia da chi “subisce” la domanda di separazione, è necessario chiarire come funziona la “condanna alle spese”. Sebbene vi sia un principio generale che prevede che il soccombente in un procedimento civile debba esser condannato alle spese processuali sostenute dall’altra parte, nei procedimenti di famiglia ciò accade raramente, in ragione del fatto che è estremamente difficile individuare una parte soccombente.
Certamente, non è onerato a pagare le spese di giustizia chi inizia il procedimento, solo per averlo iniziato, ma l’eventuale soccombenza è determinata sulla base di domande inidonee e spropositate, oppure in ragione di comportamenti processuali non corretti. Pertanto, normalmente, ognuno si fa carico delle spese del proprio avvocato (a meno che non sia ammesso al patrocinio a spese dello stato) e non di quelle dell’altra parte.
Conclusioni
Il procedimento unico in materia di famiglia richiede una preparazione specialistica del difensore che non può trovarsi impreparato dinnanzi ai termini stringenti previsti che comportano decadenze per i diritti disponibili. Tuttavia, qualora non fosse necessaria la fase istruttoria, permette di concludere celermente i procedimenti di famiglia e minorili.
Questo articolo è stato redato dell’avvocato Guido Piazzoni