Il curatore speciale del minorenne, funzione sempre più diffusa, è oggetto di importanti novità da parte della riforma del processo civile (l. 206/2021) con la previsione di nuove fattispecie di nomina necessaria da parte del giudice.
Chi è il curatore speciale del minore
Il curatore speciale rappresenta autonomamente il figlio minorenne in atti e procedimenti quando i genitori o il tutore si trovano in conflitto di interesse con lui e non possono quindi rappresentarlo.
Tale conflitto di interesse si può ravvisare in atti o procedimenti che riguardano la sua sfera di diritti patrimoniali e/o personali e deve essere concreto ed attuale (Cass., ord. 5 aprile 2018, n. 8438).
Difatti, il conflitto di interesse tra rappresentanti legali (genitori o tutore) e rappresentato (figlio minorenne) produce, in sede sostanziale, l’annullabilità dell’atto posto in essere; in sede processuale, la nullità del procedimento e dei relativi provvedimenti.
Si tratta di sanzioni severe, ed è quindi necessario sapere quando un curatore speciale deve essere nominato per i figli minorenni e come richiederlo.
La normativa di riferimento
La normativa che disciplina il curatore speciale del minore è composita, lacunosa e multilivello. Nello specifico:
- fonti sovranazionali:
- Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, 20.11.1989, rat. con l. 176/1991,
- Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti dei minori del 25 gennaio 1996, rat. con l. 77/2003
- indirettamente anche la Carta di Nizza e la giurisprudenza delle Corti europee, in particolare della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo,
- fonti interne:
- Codicistiche: articoli 320 e sgg. c.c. e gli artt. 78 e seguenti del c.p.c.;
- Legislazione speciale (l. 184/1983);
- importanti strumenti di soft law come le linee guida per una giustizia child friendly (Bruxelles, 17.11.2010).
Chi può essere curatore speciale del minore
Il curatore speciale non deve essere necessariamente un avvocato ma la Convenzione di Strasburgo legittima tale prassi che difatti è la più diffusa. Le due funzioni, di curatore speciale e di avvocato, si cumulano e si integrano a vicenda: quando un avvocato è nominato curatore speciale potrà costituirsi personalmente ai sensi dell’art. 86 c.p.c.: si tratta comunque di funzioni diverse e sempre scindibili, come ad es. succede nel procedimento in Cassazione se l’avvocato nominato curatore speciale non è abilitato all’esercizio davanti alle Corti superiori.
Differenze con l’avvocato
Il curatore speciale assume scelte esistenziali, valuta -ascoltando il minorenne- il di lui interesse e individua l’assetto relazione o patrimoniale di cui richiedere concreta attuazione o tutela; l’avvocato nel processo compie scelte tecniche perché il giudice assuma provvedimenti coerenti con gli obiettivi individuati sul piano esistenziale.
Differenza con il tutore
Il tutore ha funzioni vicarie in toto dei genitori nell’ambito dell’esercizio della responsabilità genitoriale dalla quale sono stati sospesi (se è un tutore provvisorio) o sono stati dichiarati decaduti o, ancora, quando il figlio minorenne è stato dichiarato adottabile. Il giudice può anche attribuire al curatore speciale determinati specifici poteri sostanziali, ma sempre di esecuzione di atti o attività giuridiche. La recente riforma prevede anche la figura del tutore speciale che sarà normata nei decreti legislativi attuativi della legge delega 206/2021.
Il curatore speciale rappresenta una parte del procedimento e deve essere indipendente dal giudice come dagli operatori e dalle altre Parti del procedimento
Il curatore speciale non è un ausiliario del giudice, essendo rappresentante di una parte, ma ne è totalmente indipendente. Non è suo consulente. È parte del procedimento e ha tutti i diritti delle parti: jus postulandi, sia sostanziale sia processuale. Ha il diritto/dovere di chiedere, articolare, eccepire nell’interesse del minorenne che rappresenta in quel particolare procedimento e di espletare con la massima diligenza e celerità tutte le attività giuridiche o giudiziarie che gli sono attribuite con il decreto di nomina.
Il curatore speciale ha inoltre il dovere di mantenersi indipendente dal giudice, da tutte le parti, dagli operatori e dal tutore. Può essere assimilato a un incaricato di pubblico servizio, dato che l’onus che gli viene conferito ha il rilievo pubblicistico di rappresentare una parte vulnerabile nel procedimento o nel compimento di alcuni atti che vanno ad incidere nella sua sfera di diritti.
I doveri del curatore speciale
Ai sensi delll’art. 10 della Convenzione di Strasburgo, ha il dovere di ascoltare la parte (o le parti) da lui rappresentate, di fornirgli o fornire loro spiegazioni e informazioni (se dotate di capacità di discernimento) e di riportarne l’opinione al giudice; tale dovere di ascolto della parte da lui rappresentata non può limitarsi a una volta sola nell’ambito del procedimento. Ma il dovere sussiste a ogni diverso momento processuale che comporta decisioni. La funzione di rappresentanza cessa una volta divenuto definitivo l’atto per il quale è stato nominato o il provvedimento conclusivo del procedimento nel quale è stato nominato.
I casi in cui si nomina il Curatore speciale del minore
Come Cass. 12962/2016 ha specificato, vi sono procedimenti in cui -per il loro oggetto – il conflitto di interessi tra il figlio minorenne e i suoi genitori rappresentanti legali è presunto: si tratta delle azioni di stato personale (disconoscimento, impugnazione del riconoscimento per difetto di legittimità, reclamo e contestazione dello stato di figlio e, in alcuni casi, anche dichiarazione giudiziale di paternità) e del procedimento di adottabilità. In una serie di altre fattispecie la Suprema Corte ha individuato la necessità di nomina del curatore speciale quando vi sia conflitto di interessi: ad es. l’autorizzazione al secondo riconoscimento (art. 250 c.c., IV comma) o l’autorizzazione al riconoscimento da parte del minore infrasedicenne (art. 250, ultimo comma); il caso di rapporti tra minore e ascendenti ostacolati da uno o da entrambi i genitori, nonché i procedimenti in cui sia richiesto nei confronti di uno o di entrambi la decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Le novità introdotte con la l. 206/2021
La riforma di cui alla l. 206/2021 ha introdotto alcune ulteriori ipotesi di nomina necessaria del curatore speciale, codificando alcune pronunce giurisprudenziali. Le relative disposizioni sono entrate in vigore dal 22 giugno 2022 e riguardano casi estremi, in cui è evidente che i genitori non possono rappresentare il figlio minorenne se si sono resi autori di atti e comportamenti tali da recargli/le così grave pregiudizio. Si tratta dei:
- procedimenti di decadenza dalla responsabilità genitoriale;
- procedimenti di allontanamento del minore in casi emergenziali ad opera della Pubblica Amministrazione (art. 403 c.c.);
- casi di affidamento eterofamiliare del figlio minorenne.
La nomina del curatore speciale sarà necessaria, inoltre, nei casi in cui dagli atti del giudizio emerga una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l’adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori. Vi si possono ricomprendere le fattispecie già enucleate dalla giurisprudenza: ad es. i procedimenti sulla crisi della coppia genitoriale in cui il conflitto sia così esasperato da impedire l’assunzione di decisioni nell’interesse del figlio minorenne e le ipotesi di ostacoli alla relazione con gli ascendenti (art. 317 bis c.c. Sono da includervi probabilmente anche i procedimenti cd. Amministrativi di cui all’art. 25 R.D. 1404/1934).
L’ultima ipotesi di nomina necessaria del curatore speciale è quella (non innovativa perché già contenuta nell’attuale dizione dell’art. 78 c.p.c.) di richiesta da parte del minorenne. Ma non vi sono strumenti attuativi di tale richiesta, anche in considerazione dell’art. 56 cod. deont. che prevede che gli avvocati non possano ascoltare il minore senza autorizzazione di entrambi i genitori.
Questo articolo è stato redato dall’Avvocato Maria Giovanna Ruo e dall’Avvocato Guido Piazzoni