Quali sono le procedure che si possono percorrere per la separazione dei coniugi, il divorzio e lo scioglimento dell’unione civile?
Ovviamente, presupposto indefettibile è che le parti abbiano raggiunto tra di loro un accordo o, meglio, siano intenzionate a raggiungerlo e siano assistite da legali che siano in grado di negoziare. Tuttavia, sebbene il presupposto sia il medesimo, i procedimenti contenziosi sono tra di loro molto diverse.
Quali sono i procedimenti non contenziosi?
Le procedure non contenziose sono:
- Ricorso consensuale per la separazione o congiunto per il divorzio e lo scioglimento dell’unione civile;
- Negoziazione assistita;
- Procedimento davanti all’Ufficiale di Stato Civile.
Si noti che la mediazione familiare non rientra tra i procedimenti non contenziosi in quanto strumento extraprocessuale volto alla ricostruzione del dialogo tra genitori per il raggiungimento di accordi tra le parti. Tale metodologia deve avvalersi di esperti mediatori: l’accordo, se raggiunto, dovrà poi essere inserito negli atti come condizioni di separazione, divorzio e di scioglimento dell’unione civile. Tali atti dovranno essere predisposti da legali.
È possibile raggiungere un accordo anche durante un procedimento contenzioso: nel qual caso si ha la cosiddetta “consensualizzazione” per cui, a seconda dell’orientamento del Tribunale e del punto in cui ci si trova nella procedura contenziosa, si può richiedere un mutamento del rito oppure si può procedere alla presentazione di conclusioni congiunte.
1. Ricorso consensuale o congiunto
Una volta raggiunto l’accordo (tramite trattative dirette tra le parti, mediazione o avvocati), in caso di separazione, viene predisposto un ricorso consensuale (art. 711 c.p.c.); in caso di divorzio (art. 4 l. 898/1970) o scioglimento dell’unione civile (art. 1, comma 25 l. 76/2016), ricorso congiunto.
Il procedimento è uguale e differisce solo per la natura del provvedimento con cui si conclude. Il ricorso può essere redatto e depositato da un solo avvocato o da due avvocati (uno per parte). Tuttavia, bisogna tenere presente che è meglio che ci sia un avvocato per parte, perché successivamente, se dovessero insorgere contrasti, l’avvocato unico officiato per il ricorso consensuale o congiunto non potrà assistere nessuna delle due parti trattandosi altrimenti di violazione del codice deontologico forense. Una volta iscritto a ruolo il ricorso, il Presidente del Tribunale fissa l’udienza di comparizione delle parti le quali, in quella sede, confermano di volersi separare, divorziare o sciogliere la loro unione civile alle condizioni dell’accordo depositato. Conclusasi l’udienza, qualora le condizioni dell’accordo non siano contrarie alla legge ed una volta ottenuto il visto del Pubblico Ministero, il Tribunale emette decreto di omologa, nel caso di separazione, o sentenza, nel caso di divorzio e di scioglimento dell’unione civile, contenenti condizioni conformi a quelle concordate e confermate in sede di udienza.
Qualora invece l’accordo non risulti conforme alle norme di legge, il giudice potrà richiedere sia modificato.
Nell’improbabile caso in cui vi siano ragioni per impugnare la decisione dinnanzi alla Corte d’Appello, i termini sono:
- In caso di decreto di omologa entro 10 giorni dalla data della notifica (se c’è stata), oppure entro 6 mesi dal momento in cui è stato depositato;
- In caso di sentenza entro 30 giorni dalla data della notifica (se c’è stata), oppure entro 6 mesi dal momento in cui è stata depositata.
2. Negoziazione assistita
La negoziazione assistita è un procedimento stragiudiziale che è stato introdotto con la l. 162/2014 che permette alle parti di separarsi, divorziare o sciogliere l’unione civile senza comparire dinnanzi ad un giudice. Necessita dell’assistenza di due avvocati (uno per parte) ed inizia con una lettera d’invito alla negoziazione che una parte recapita all’atra. Il procedimento può essere idealmente suddiviso in due fasi:
- La prima fase avviene presso gli studi degli avvocati e si suddivide a sua volta in tre, dopo l’invito a negoziare di una parte e l’accettazione dell’altra:
- Convenzione di negoziazione: viene sottoscritta dalle parti e dai loro avvocati; contiene le regole della procedura e i principi che devono essere rispettati;
- Trattative: le parti, assistite dai loro avvocati, tentano di raggiungere un accordo. Dei diversi incontri viene redatto verbale; possono essere raggiunti anche accordi parziali o temporanei;
- Conclusione: nel caso in cui si raggiunga un accordo -non prima di un mese e non oltre 3 mesi dalla sottoscrizione della convenzione (con possibilità di proroga di un mese) – questo viene redatto per iscritto secondo le forme prescritte dalla legge. Qualora non si raggiunga un accordo viene redatto un verbale negativo. Entrambi questi atti sono sottoscritti da ambo le parti e dai loro avvocati.
- La terza fase si apre solo nel caso in cui si sia raggiunto un accordo. Nel caso in cui, infatti, le parti abbiano sottoscritto l’accordo:
- entro 10 giorni dalla firma gli avvocati devono depositare presso la Procura presso il Tribunale Civile la convenzione di negoziazione assistita, l’accordo e la documentazione allegata. Il Pubblico Ministero, assicuratosi che gli accordi non siano contrari alla legge, procede a concedere il nulla osta (se non ci sono figli minorenni) o l’autorizzazione (nel caso in cui ci siano figli minorenni);
- entro i successivi 10 giorni gli avvocati devono inviare copia dell’accordo e del provvedimento del Pubblico Ministero all’ufficio dell’anagrafe civile e al proprio consiglio dell’ordine.
Procedimento davanti all’Ufficiale di Stato Civile
L’art. 12 del d.l. 132/2014 convertito con l. 162/2014 (e il richiamo effettuato dalla l. 76/2016) ha introdotto la possibilità di presentare un accordo direttamente al Sindaco del comune di residenza di una delle parti, per la separazione, il divorzio o lo scioglimento dell’unione civile. L’assistenza dell’avvocato in questo caso è eventuale e non necessaria. Tuttavia, questa procedura può essere adottata nei soli casi in cui non vi siano figli minori, maggiorenni non economicamente indipendenti, incapaci o disabili, non sia previsto alcun assegno di mantenimento per nessuna delle parti e non vi siano trasferimenti di tipo patrimoniale.
Evidente quindi che si tratta di procedura residuale e poco usata nella pratica.
Quali sono i vantaggi dei procedimenti non contenziosi?
Le procedure non contenziose presentano diversi vantaggi. Innanzitutto, hanno durata radicalmente inferiore rispetto ai procedimenti contenziosi, di solito pochi mesi; il che significa anche in costi inferiori. Inoltre, la chiusura rapida della situazione di conflitto ha anche degli effetti positivi sul percorso umano e psicologico delle parti. Consente altresì di definire in un unico contesto anche questioni che richiederebbero invece diversi procedimenti: ad es. si può anche nell’accordo definire le questioni relative alla comunione dei beni, alla restituzione di beni ecc. Inoltre, le parti possono confezionare condizioni su misura, che tengano conto delle peculiarità della situazione. Tuttavia, è opportuno sottolineare che “l’accordo ad ogni costo” non necessariamente è la strada migliore da percorrere ed è anzi altamente sconsigliabile nei casi di violenza domestica.
Quanto sopra ha ricevuto modifiche dalla Riforma del processo civile (l. 206/2021) delle quali, una volta in vigore, si tratterà in apposito approfondimento.
Questo articolo fa parte della serie compendio di diritto di famiglia a firma dell’Avv. Guido Piazzoni. Per gli altri articoli clicca qui