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Guida Pratica: Cittadinanza per residenza

COS’È

La cittadinanza per residenza o “per naturalizzazione” è la cittadinanza che può essere concessa allo straniero che risiede regolarmente in Italia da dieci anni (salvo eccezioni) e dimostra di essere autosufficiente economicamente.

LEGGE

Articolo 9 della legge 91/92*, decreto del Presidente della Repubblica n. 572/1993, articolo 4 comma 5 del decreto-legge n. 130/2020.

REQUISITI

REGOLARE SOGGIORNO CONTINUATIVO PER 10 ANNI (articolo 9 lettera f*)

ECCEZIONI:

  • 3 anni di residenza per gli ascendenti in linea retta di cittadini italiani e per gli stranieri nati in Italia i quali non abbiano ottenuto, o potuto ottenere, il riconoscimento della cittadinanza presso il comune di residenza (art. 9 lett. A*);
    • 4 anni di residenza per cittadini dell’Unione Europea (art. 9 lett. D*);
    • 5 anni di residenza
      • per rifugiati politici (articolo 16 comma 2*);
      • per stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani (art. 9 lett. B*);
    • 5 anni di servizio, anche all’estero, alle dipendenze dello Stato (art. 9 lett. C*).

Ai fini del calcolo del soggiorno, il Ministero dell’Interno conta non solo la regolarità del soggiorno ma anche la regolarità anagrafica (articolo 1, comma 2 lettera A del decreto Del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993 n. 572).

Tuttavia, il Consiglio di Stato ha ritenuto doversi accogliere la domanda di cittadinanza anche nel caso di brevi periodi di mancata iscrizione nei registri anagrafici (per cancellazione della residenza per irreperibilità) ove il richiedente abbia dimostrato, mediante documentazione lavorativa, di aver mantenuto la propria dimora abituale in Italia (parere n. 03149/2013 del 9.7.2013).

Reddito

  • REDDITO NON INFERIORE A QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE PER l’ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA (articolo 2, comma 15, della L. 549/1995)

È richiesto un reddito minimo negli ultimi tre anni di:

  • euro 8.263,31 se il nucleo familiare è composto dal solo richiedente la cittadinanza italiana;
  • euro 11.362,05 se nel nucleo familiare c’è anche il coniuge;
  • ulteriori euro 516 per ogni figlio a carico.
  • Ai fini del calcolo del reddito minimo conta anche quello dei parenti di primo grado presenti nello stato di famiglia.

Superamento test di conoscenza della lingua italiana livello B (articolo 9.1, decreto-legge n. 113 del 4.10.2018)

È necessario dimostrare la conoscenza della lingua italiana di livello non inferiore a B1.

Il certificato può essere rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario   riconosciuto   dal   Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ovvero da un ente certificatore riconosciuto.

NON È RICHIESTO per i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. 

Come si presenta la domanda

  1. Pagare alle Poste un contributo di 250 euro da effettuarsi sul conto corrente postale n.809020 intestato al Ministero dell’Interno D.L.C.L. – causale: Cittadinanza;
  2. Acquistare una marca da bollo da 16 euro;
  3. Registrarsi tramite SPID al portale https://portaleserviziapp.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm
  4. Inviare tramite il portale la domanda di cittadinanza con i seguenti documenti:
    • carta d’identità o passaporto;
    • permesso di soggiorno (o attestato di soggiorni per i cittadini UE)
    • atto di nascita tradotto e legalizzato dall’Autorità italiana (Ambasciata o Consolato) presente nel Pese dove il certificato è stato rilasciato oppure, per i Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja, il timbro Apostille. I certificati rilasciati da Paesi dell’Unione non devono essere legalizzati. Il certificato di nascita non ha scadenza;
    • certificato penale tradotto e legalizzato del Paese di origine (o di altri paesi se vi ha risieduto per oltre 6 mesi). Di regola ha validità 6 mesi dalla data di rilascio;
    • certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana;
    • certificato storico residenza;
    • certificato dello stato di famiglia;
    • documentazione reddituale (CU/dichiarazione 730) degli ultimi 3 anni;
    • ricevuta del pagamento del contributo di euro 250,00 (art. 9bis legge 92/1991)
    • estremi della marca da bollo telematica di 16 euro.

Successivamente all’invio della domanda, la Prefettura convocherà lo straniero.

TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Per le domande presentate DOPO il 20 dicembre 2020, l’Amministrazione deve rispondere entro un termine massimo di 3 anni (articolo 9ter);

Per le domande presentate PRIMA del 20 dicembre 2020, l’Amministrazione deve rispondere entro un termine massimo di 4 anni;

GIURAMENTO

Entro 6 mesi dalla notifica del decreto di concessione della cittadinanza, lo straniero deve fare il giuramento di essere fedele alla Repubblica e di rispettare la Costituzione e le leggi dello Stato (articolo 10)

COSA FARE IN CASO DI RIFIUTO DEL PRIMO RILASCIO O DEL RINNOVO

Ricorso al Giudice amministrativo regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data della notifica del rifiuto.

Per saperne di più, leggi anche il nostro articolo sul permesso di soggiorno di lunga durata. Se hai bisogno di aiuto per le procedure di domanda di cittadinanza, permessi di soggiorno, di asilo o per l’assistenza legale in caso di rigetto di tali domande, fai click qui.

Questo articolo è stato redatto dall’avvocato Federica Mazzeo