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Cassazione e affidamento minori

L’ordinanza della Cassazione analizza un ricorso contro una decisione della Corte d’Appello di Bologna in merito all’affidamento dei figli minori, al regime di visita, all’assegno di mantenimento e alle spese straordinarie. I punti centrali dell’ordinanza riguardano l’ascolto del minore, la presunta alienazione parentale (PAS), la violenza domestica e la valutazione dell’idoneità genitoriale. La Corte di Cassazione accoglie in parte il ricorso e rinvia alla Corte d’Appello di Bologna per un nuovo esame, sottolineando l’importanza di attenersi a principi specifici in materia di affidamento e diritto di visita.

Temi Principali e Idee Chiave

  1. Ascolto del Minore
    • L’ordinanza ribadisce l’importanza dell’ascolto del minore nei procedimenti che lo riguardano, sottolineando che si tratta non solo di un “atto istruttorio”, ma di un diritto del minore capace di discernimento. Il documento cita la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (art. 12), che impone di tenere conto delle opinioni del minore in ogni procedura giudiziaria o amministrativa.
    • Viene affrontata la questione dell’età del minore e della sua capacità di discernimento. Si stabilisce che, dopo i dodici anni, l’ascolto è obbligatorio, mentre per i minori di età inferiore il giudice ha il potere discrezionale di accertarne la capacità di discernimento. “Il legislatore nazionale, stabilendo che deve essere ascoltato il minore che abbia compiuto dodici anni e anche quello di età inferiore ove capace di discernimento, ha fissato una soglia oltre la quale si presume la maturità necessaria all’esercizio di tale diritto”.
    • La Corte sottolinea che l’audizione del minore deve avvenire in modo consapevole ed effettivo. “Il diritto del minore di partecipare alle decisioni che lo riguardano deve essere esercitato in modo consapevole ed effettivo e, solo al compimento del dodicesimo anno di età, sorge l’obbligo dell’ascolto”.
    • L’omesso ascolto del minore infra-dodicenne deve essere adeguatamente motivato dal giudice.
  2. Alienazione Parentale (PAS)
    • L’ordinanza esprime cautela riguardo alla teoria della PAS (Parental Alienation Syndrome), definendola “priva di fondamento scientifico e comunque non applicabile nei casi di minori maltrattati e in presenza di comportamenti violenti”.
    • La Corte sottolinea che la valutazione psicologica deve tenere conto delle dichiarazioni dei minori riguardo alle aggressioni subite dal padre e al timore manifestato nei suoi confronti. “Sono state ignorate e pericolosamente sottovalutate le violenze assistite e dirette sui minori”.
    • La Corte precisa che “non spetta a questa Corte valutare la validità di tesi scientifiche relative all’esistenza di patologie quali la sindrome di alienazione parentale o di analoghi disturbi della personalità”.
    • La valutazione dell’idoneità genitoriale deve basarsi esclusivamente sull’osservazione dei comportamenti e dei fatti concreti.
  3. Violenza Domestica
    • L’ordinanza pone grande enfasi sulla necessità di valutare attentamente le allegazioni di violenza domestica, richiamando la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. “La Convenzione di Istanbul definisce la violenza domestica come qualsiasi atto di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica all’interno della famiglia o del nucleo familiare”.
    • La Corte sottolinea che la sottovalutazione o la mancata considerazione delle allegazioni di violenza domestica costituisce un errore rilevante. “Ignorare o sottovalutare le denunce di violenza domestica o assistita rappresenta un errore giuridico significativo”.
    • L’archiviazione in sede penale di denunce per violenza domestica non preclude al giudice civile di ritenere sussistenti comportamenti aggressivi e violenti indicativi di inidoneità genitoriale. “Il giudice civile deve effettuare una valutazione autonoma, avvalendosi degli atti del processo penale e integrando l’istruttoria con gli strumenti propri del diritto civile”.
  4. Idoneità Genitoriale
    • La Corte afferma che “il best interest del minore” deve guidare ogni decisione relativa all’affidamento e alla responsabilità genitoriale.
    • “I comportamenti volti a ostacolare l’esercizio della bigenitorialità e a impedire ai figli di mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori interferiscono con la loro educazione”.
    • Il giudice deve accertare con tempestività e precisione la fondatezza delle allegazioni di violenza domestica.
  5. Affidamento ai Servizi Sociali e Nomina di un Curatore Speciale
    • La Corte distingue tra compiti di vigilanza e provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, sottolineando la necessità di nominare un curatore speciale per tutelare gli interessi del minore in situazioni di conflitto d’interessi.
    • “L’affidamento ai servizi sociali, giustificato dalla necessità di tutelare gli interessi morali e materiali del minore, deve essere accompagnato dalla nomina di un curatore speciale, con compiti specificamente individuati nel provvedimento”.
  6. Assegno di Mantenimento
    • La Corte rinvia alla Corte d’Appello la questione dell’assegno di mantenimento, ribadendo che il giudice deve valutare l’incidenza di eventuali fatti nuovi sopravvenuti e approfondire la posizione economica dei genitori. “Non si tratta di quantificare ex novo l’assegno, la cui misura è stata concordata dalle parti, ma di valutare l’incidenza di eventuali mutamenti nelle condizioni economiche”.

Conclusione

Il giudice deve necessariamente indagare sulle accuse di comportamenti violenti o aggressivi da parte di un genitore, verificandone l’effettiva sussistenza e il loro impatto sulla relazione familiare. La sottovalutazione della violenza domestica può costituire un grave errore, tale da giustificare la sospensione dei contatti tra il genitore e il figlio. Inoltre, il giudice deve adottare misure adeguate per proteggere le vittime e garantire il benessere del minore, tenendo conto delle disposizioni delle convenzioni internazionali e degli strumenti di tutela disponibili in sede civile.

Questo articolo è stato redato dall’Avvocato Avv. Maria Giovanna Ruo