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Donazione tra partner e infedeltà: la revocazione è possibile

L’infedeltà nella coppia di fatto, se costituisce ingiuria grave, può essere giuridicamente rilevante e portare alla revocazione di una donazione (Cass., ord. 16 dicembre 2024, n. 32682).

Come noto, nelle coppie non coniugate non vi è obbligo di fedeltà e, pertanto, l’eventuale infedeltà di uno dei due partner non ha alcun valore giuridico rispetto all’addebito della disgregazione del nucleo (diversamente da quanto accade nel caso di separazione dei coniugi, che può essere addebitata ad uno dei coniugi con conseguenze rilevanti in ambito successorio, di previsione dell’assegno di mantenimento e divorzile in favore dell’altro coniuge, e di risarcimento danni).

Spesso, pertanto, l’infedeltà nella coppia di fatto (o registrata), non è tenuta in considerazione. Tuttavia, la Cassazione ha stabilito che, ove costituisca ingiuria grave, può essere giuridicamente rilevante e può portare finanche alla revocazione di una donazione (Cass., ord. 16 dicembre 2024, n. 32682).

Donazione tra partner e infedeltà: le circostanze del caso concreto

Un uomo ha chiesto di dichiarare la revocazione per ingratitudine di una donazione immobiliare nei confronti della sua ex partner. Nel corso della convivenza con la sua compagna, le aveva donato un appartamento adibito a casa comune. La compagna, tuttavia, già al momento della donazione, intratteneva una relazione sentimentale con un altro uomo, da lei opportunamente occultata. Per di più, prima dell’atto di donazione, la beneficiaria dell’atto di liberalità si era recata dal notaio rogante per informarsi circa la possibilità di rivendere liberamente il bene donato. Una volta ottenuta la donazione, appena due giorni dopo, aveva rivelato al donante la propria crisi sentimentale, chiedendogli di lasciare l’immobile donato, che era stato la loro abitazione, e di trovarsi una diversa sistemazione abitativa. Dopo che il donante si era allontanato, in un periodo molto breve (circa un mese), la ex compagna aveva iniziato a convivere nello stesso appartamento con il nuovo compagno, rendendo pubblica la nuova relazione.

Donazione tra partner e infedeltà: l’iter processuale

Il donante aveva quindi richiesto la revocazione della donazione al Tribunale di Imperia, che aveva rigettato la domanda. Il donante aveva quindi presentato appello davanti alla Corte d’Appello di Genova, che aveva accolto la domanda, revocando la donazione immobiliare e dichiarando che i beni costituenti l’arredo dell’appartamento erano di proprietà dell’appellante/donante e dovevano essergli restituiti. La ex compagna ha quindi presentato ricorso per cassazione, che ha confermato la pronuncia di secondo grado e quindi la revocazione della donazione.

Tra i motivi del ricorso, la ricorrente ha, tra l’altro, affermato che la convivenza con il donante non doveva considerarsi “stabile” in quanto egli era coniugato e, quindi, tale convivenza non doveva considerarsi disciplinata dall’art. 1, co. 36 della L. 76/2016; di conseguenza, la donataria sosteneva di non avere alcun obbligo di fedeltà, nemmeno morale, nei confronti del donante, dato che si trattava di una semplice convivenza di fatto e non di un matrimonio.

Fedeltà tra partner: in che termini può avere rilevanza la violazione?

La Suprema Corte, ovviamente, ribadisce che non sussiste un obbligo giuridico di fedeltà in una coppia di fatto, al contrario di quanto previsto per i coniugi dall’art. 143 c.c.

Succede frequentemente che persone unite da una relazione di fatto si rechino in studio per lamentare l’infedeltà del partner. L’avvocato deve spiegare loro che alla relazione di fatto non si applicano gli obblighi giuridici reciproci del matrimonio, tra i quali l’art. 143 c.c. prevede quello di fedeltà.

La violazione di tale obbligo, se è causa dell’improseguibilità della convivenza, può essere motivo di addebito nella separazione. L’infedeltà, inoltre, se attuata con modalità oltraggiose, può anche comportare la condanna del fedifrago al risarcimento del danno nei confronti dell’altro coniuge.

Ovviamente, tali concetti giuridici, tipici del rapporto coniugale, non possono essere applicati alla convivenza, che è una situazione di fatto. Tuttavia, la dignità è un valore intrinseco della persona umana, indipendentemente dall’essere coniuge o meno. Alla luce di ciò, il comportamento di un partner oltraggioso costituisce una grave ingiuria, rilevante anche ai fini della revocazione della donazione.

L’oltraggio alla dignità come presupposto della revocazione della donazione

La Suprema Corte afferma che la Corte d’Appello, con un ragionamento privo di vizi logici, aveva accertato il comportamento della donataria, ritenendolo una grave ingiuria che giustifica la revocazione della donazione per infedeltà del partner donatario.

Risultava infatti che la donataria:

  1. Al momento della donazione, intratteneva già da tempo una relazione affettiva clandestina con un’altra persona.
  2. Si era informata presso il notaio rogante sulla possibilità di vendere successivamente l’appartamento donato.
  3. Appena due giorni dopo la donazione, aveva comunicato al partner donante la fine della loro relazione e lo aveva invitato a lasciare l’appartamento, usato come casa comune.
  4. A meno di un mese dall’allontanamento del donante, aveva ufficializzato la relazione con il nuovo compagno, accogliendolo nell’immobile donato.
  5. Si era fatta fotografare con il nuovo compagno da una rivista a diffusione nazionale, rilasciando dichiarazioni di dubbio gusto sul maggiore appagamento tratto dalla nuova relazione.

La Cassazione ritiene che un comportamento di questo tipo appaia preordinato e privo di qualsiasi considerazione per la situazione personale e sociale del donante. La Suprema Corte lo definisce come una “condotta premeditata al fine di ottenere la liberalità, senza alcun sentimento di riconoscenza”, caratterizzata da una “significativa mancanza di rispetto della dignità del donante”.

Nella convivenza di fatto esistono doveri di solidarietà reciproca che, sebbene non coercibili e certamente non vincolanti come quelli coniugali, implicano comunque un dovere di condotta che non comprometta la dignità morale dell’altro.

La fedeltà, quindi, nella convivenza, pur non essendo un obbligo giuridico, ha rilevanza in quanto il rispetto della dignità dell’altro è un principio fondamentale. La sua violazione da parte del donatario, se attuata con modalità oltraggiose, rende possibile la revocazione della donazione.

D’altronde, la dignità è il primo diritto sancito dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (art. 1).

Infedeltà e ingiuria grave: quando l’infedeltà del partner può portare alla revocazione della donazione

Il presupposto della revocazione di una donazione è pertanto l’ingiuria grave, ai sensi dell’art. 801 c.c., quale manifestazione dell’ingratitudine del donatario. Tale ingiuria “si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese a terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispetto della dignità del donante”.

Tali comportamenti contrastano con il senso di riconoscenza che dovrebbe permeare la condotta del donatario per aver ricevuto la liberalità. La revocazione della donazione è quindi possibile quando la condotta del donatario costituisce un’offesa alla dignità del donante per le modalità oltraggiose con cui viene posta in essere.

Questo articolo è stato redato dall’Avvocato Avv. Maria Giovanna Ruo