Il decreto legge del 13 giugno 2023 n.69, convertito con modificazioni dalla legge del 10 agosto 2023 n. 103, ha riformato la materia del rilascio e/o rinnovo del passaporto per genitori di minori. Prima dell’entrata in vigore delle suddette disposizioni, ai sensi dell’art. 3 lettera b) L. 1185/1967, il genitore di prole minorenne che voleva ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto doveva ottenere l’assenso dell’altro genitore o, in mancanza, l’autorizzazione del giudice tutelare, sempre salvo che non fosse titolare esclusivo della responsabilità genitoriale; era poi altresì disciplinata l’ipotesi del rilascio del passaporto di servizio di genitore impiegato in missioni militari internazionali, rispetto alla quale veniva espressamente esclusa la necessità di rivolgersi al giudice tutelare per l’autorizzazione.
Il ricorso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto per genitori di minori veniva presentato al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore o del tutelato. Colui che proponeva il ricorso aveva l’onere di provare di aver chiesto inutilmente l’assenso all’altro genitore, possibilmente mediante il deposito di una raccomandata con avviso di ricevimento o di altra prova scritta.
Il giudice tutelare aveva il compito di valutare se la limitazione del diritto alla libertà di circolazione fosse necessaria in ragione della preminente salvaguardia dei diritti dei minori, scongiurando che il genitore intenzionato ad espatriare volesse, al contempo, sottrarsi ai propri doveri verso i figli. Il procedimento dinanzi al giudice tutelare (ed al tribunale in sede di eventuale reclamo) aveva natura sostanzialmente contenziosa, anche se disciplinato secondo il più duttile e sollecito modello del rito camerale: conseguentemente, il decreto finale aveva in ogni caso valenza decisoria; la decisorietà e la definitività del decreto legittimavano altresì l’assoggettamento del decreto al ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost (Cass. sez. unite – sent. 24 luglio 2023 n. 22048). Peraltro, è pur vero che in molti accordi consensuali o provvedimenti afferenti la crisi dei rapporti familiari si era soliti prevedere che i coniugi prestassero preventivamente il proprio consenso al rilascio e/o rinnovo del per genitori di minori in favore dell’altro, così da eliminare in radice il problema di possibili successive opposizioni.In ogni caso, successivamente all’emanazione delle menzionate norme non è più necessario, per il rilascio del passaporto di un genitore di figli minori, ottenere l’assenso dell’altro genitore.L’articolo 3 lett. b) della l. 1185/1967, infatti, esclude dalla possibilità di ottenere il passaporto soltanto “coloro nei confronti dei quali sia stata emessa l’inibitoria prevista dall’articolo 3-bis”.
In base all’ art. 3-bis L. 1185/1967,il ricorso per l’inibitoria può essere proposto dal pubblico ministero, dall’altro genitore o da colui che esercita la responsabilità genitoriale. Non è il genitore che intende vedersi rilasciato il documento a doversi rivolgere al giudice tutelare, ma l’altro genitore, che ritiene vi siano motivi ostativi, a chiedere l’intervento dell’autorità giudiziaria per ottenere l’inibitoria. La richiesta di passaporto di un genitore verrà pertanto accoltasenza il consenso dell’altro genitore del figlio minorenne, il quale sarà eventualmente in facoltà, rappresentando comprovati ed evidenti motivi, di richiedere un’inibitoria al Giudice. Per la domanda è competente il tribunale ordinario del luogo in cui il minore ha la residenza abituale e, nel caso sia pendente tra le parti uno dei procedimenti di cui all’articolo 473 bis c.p.c., il giudice già adito (non invece qualora la causa assoggettata al rito unitario venga introdotta successivamente). Se il minore è residente all’estero, la domanda si propone al tribunale del luogo di ultima residenza in Italia o al tribunale nel cui circondario si trova il suo comune di iscrizione AIRE. Il giudice, sentite le parti, procede in camera di consiglio ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e, nel rispetto del principio di proporzionalità ed avuto riguardo alla normativa dell’Unione europea e internazionale sulla cooperazione giudiziaria in tema di responsabilità genitoriale, obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori, può inibire il rilascio del passaporto al genitore avente prole minore, quando attesta la sussistenza di un concreto e attuale pericolo in ordine all’adempimento degli obblighi verso i figli da parte del genitore che intende trasferirsi. Il provvedimento che definisce il giudizio provvede anche sulle spese, è reclamabile ed è altresì ricorribile per Cassazione in ragione della sua natura definitoria.
Rilascio e/o rinnovo del passaporto per la prole
E’ invece rimasta sostanzialmente immutata la disciplina riguardante l’obbligo dell’assenso firmato da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale per il rilascio dei documenti dei minori: non possono infatti ottenere il rilascio o rinnovo del passaporto coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla responsabilità genitoriale o alla potestà tutoria, siano privi dell’assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell’assenso anche di questa o, in difetto, dell’autorizzazione del giudice tutelare (art. 3 lett. a L. 1885/1967).
Per ottenere il rilascio di documento valido per l’espatrio dei figli minori, è pertanto necessario il preventivo assenso dell’altro genitore. Se manca l’assenso di quest’ultimo, è possibile rivolgersi al Giudice tutelare, allegando le motivazioni per cui non è possibile ottenere l’assenso.
o è stato redato dell’avvocato Valerio Crescenzi