Cosa succede se si verificano situazioni che necessitano dell’intervento immediato del giudice ancor prima della prima udienza, mentre ancora pendono i termini delle memorie di attore e convenuto (artt. 473-bis.14-16-17)? La Riforma processuale ha previsto all’art. 473-bis.15 c.p.c. il rimedio dei cd. provvedimenti indifferibili. Sono tali quelli che il giudice può assumere in due ipotesi: in caso di pregiudizio imminente o irreparabile oppure quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l’attuazione dei provvedimenti.
Tali provvedimenti per i figli non costituiscono una novità: prima erano previsti dall’art. 336 c.c., III comma (ora riformato) secondo il quale il giudice, in caso di urgente necessità poteva adottare, anche d’ufficio, provvedimenti temporanei nell’interesse del figlio. Già e tutt’ora dall’art. 7 e 8 della Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti dei minori, ratificata con l. 77/2003.
La novità è aver previsto che il giudice possa emettere provvedimenti indifferibili anche prima che il contraddittorio sia costituito: nella prassi già si verificava soprattutto nei procedimenti minorili (in particolare davanti al Tribunale per i minorenni).
Quale giudice può emanarli e con quale procedura?
I provvedimenti indifferibili possono essere emanati dal presidente o dal giudice da lui delegato per la trattazione della causa. Sono quindi provvedimenti monocratici che sono emanati con decreto che è provvisoriamente esecutivo.
Prima della loro emanazione il giudice può assumere sommarie informazioni: ad es., se l’indifferibilità dei provvedimenti emerge dal ricorso del Pubblico Ministero, che ha ricevuto una segnalazione dai Servizi o dalla scuola, può convocare gli operatori per avere conferma della situazione. Immaginiamo ad es. che il Pubblico Ministero abbia ricevuto la segnalazione di un bimbo con frequenti ecchimosi, che si presenti a scuola con ritardo e in condizioni igieniche precarie e che abbia riferito di comportamenti maltrattanti dei propri genitori. Il Presidente o il giudice da lui delegato, ricevuto il ricorso, potrebbe ritenere di dover assumere un provvedimento immediato di allontanamento del minore dalla famiglia e sentire insegnanti e servizi a sommarie informazioni sia per la conferma della situazione sia per stabilire le modalità del provvedimento, che sarà immediatamente esecutivo.
Dopo aver assunto eventualmente sommarie informazioni, il giudice assume i provvedimenti necessari nell’interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, dalle Parti. Fissa entro i successivi 15 giorni con lo stesso decreto l’udienza in cui i provvedimenti dovranno essere confermati, modificati o revocati; assegna all’istante un termine perentorio per la notifica. Se sono assunti d’ufficio (come si ritiene possibile in forza dei citati articoli della Convenzione di Strasburgo: ma solo a tutela dei minori) sarà la cancelleria a provvedere alla notifica alle parti.
In quale contesto processuale?
I provvedimenti indifferibili possono essere assunti in qualsiasi procedimento che ricade nel perimetro di cui all’art. 473-bis. c.p.c.: nelle azioni di stato, nei procedimenti relativi alla crisi della coppia genitoriale (separazione, divorzio, scioglimento dell’unione civile, affidamento e mantenimento dei figli dei genitori non coniugati), nel procedimenti de potestate o de responsabilitate; insomma in tutti i procedimenti che sono disciplinati dal rito unico in materia di persone, minorenni, famiglie.
Possono essere assunti anche nel corso del procedimento e in appello, come espressamente previsto. Si tratta di procedimenti cautelari sempre esperibili a tutela di situazioni emergenziali. Pendente il procedimento in cassazione, saranno proponibili davanti al giudice del merito che ha emanato il precedente provvedimento (usualmente Corte di appello).
Quale può essere il contenuto dei provvedimenti indifferibili?
Il contenuto può essere vario, a seconda della situazione. Potrebbe disporsi ad esempio il sequestro dei beni del genitore percettore di reddito che si è allontanato dal domicilio familiare senza provvedere al mantenimento dei figli minorenni e di quelli portatori di handicap grave, anche senza domanda di parte; e invece con domanda di parte, il sequestro potrà essere disposto a garanzia del mantenimento del coniuge; probabilmente anche a tutela del mantenimento dei figli maggiorenni con handicap grave è necessaria la domanda di parte.
Può essere altresì disposto l’allontanamento del minore dal nucleo familiare se subisce maltrattamenti, o può essere disposto l’allontanamento della vittima di violenza domestica o di genere e la corresponsione di un contributo al di lei mantenimento da parte del percettore di reddito se tenuto al suo mantenimento.
Provvedimenti indifferibili possono essere richiesti anche in caso di temuta sottrazione internazionale: il giudice potrà in questo caso, ad esempio, assumere un provvedimento di divieto di espatrio e di collocamento del minore presso il genitore istante, o ordinare all’altro la consegna del passaporto, e disporre che sia avvisata la polizia di frontiera.
Questo articolo è stato redato dell’avvocato Maria Giovanna Ruo