Il legislatore della riforma, all’articolo 473-bis.49 c.p.c., ha introdotto una novità di notevole rilievo, consentendo il cumulo delle domande di separazione e divorzio (ossia la possibilità di chiedere insieme, in un unico atto, separazione e divorzio). In particolare, la menzionata norma prevede che negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse (affidamento dei figli, assegno divorzile, assegnazione della casa familiare etc.).
Mentre l’applicazione di tale norma ai procedimenti contenziosi è pacifica e certa, alcune perplessità ha sollevato la possibilità di cumulo delle domande di separazione e divorzio anche nei procedimenti congiunti ai sensi dell’art. 473-bis.51 c.p.c. Si è in attesa della decisione sulla quesitone da parte della Corte di Cassazione che comunque, nella relazione del massimario del 25.07.2023, parrebbe orientarsi per l’ammissibilità del cumulo anche nei procedimenti congiunti.
L’art. 473-bis.49 C.P.C.
Viene precisato, poi, che le domande relative al divorzio diventano procedibili solo una volta che sia decorso il termine previsto dalla legge e, comunque, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Con riferimento ai predetti termini, il nuovo testo dell’articolo 3 della legge sul divorzio, come modificato dal D.Lgs 149/2022, riformula la disciplina dei termini per la richiesta di divorzio, specificando che “le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell’udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile”. In ogni caso, poi, come anticipato, affinché possa essere decisa la domanda di divorzio (e le domande ad essa connesse) è necessario il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale dei coniugi.
L’articolo 473-bis.49 c.p.c., al secondo comma, disciplina anche la fattispecie in cui i giudizi di separazione e divorzio siano proposti davanti a giudici diversi, prevedendo, in linea generale, la rimessione della seconda causa al giudice preventivamente adito, salvo che per l’ipotesi in cui vi siano figli minori, rispetto alla quale è prevista l’applicazione del criterio dettato dall’articolo 473-bis.11 c.p.c. (che, come noto, fa riferimento al luogo di residenza abituale dei minori). Inoltre, si prevede la riunione dei giudizi nell’ipotesi di pendenza dinanzi allo stesso giudice.
Il cumulo delle domande di separazione e di divorzio chiaramente comporterà l’esigenza di esplicitazione e precisazione, negli atti introduttivi e nella fase di scambio degli scritti difensivi, dei fatti costitutivi di tutte le domande proposte; così ad es. si dovranno elencare gli elementi da porre a fondamento della domanda di addebito -che conserva una sua rilevanza per il periodo antecedente al divorzio ed in relazione al regime delle spese processuali- e, eventualmente , anche i fatti che possano giustificare il riconoscimento di un assegno di divorzio. Analogamente, anche le deduzioni istruttorie e le produzioni documentali dovranno riguardare entrambe le domande. Nel caso di cumulo di domande di separazione e di divorzio, quindi, a maggior ragione assumerà una rilevanza fondamentale la preistruttoria.
L’intento del legislatore è chiaramente quello di pervenire ad una sostanziale accelerazione dei procedimenti, conglobando almeno parzialmente le attività istruttorie della separazione e del divorzio in un unico giudizio, che poi resterà tale anche nei gradi successivi.
In particolare, il legislatore sembra aver considerato soprattutto l’ipotesi in cui il giudice pronunci la sentenza non definitiva di separazione, in modo da poter dar corso alle domande sul divorzio congiuntamente a quelle connesse alla separazione; fermo restando, tuttavia, che l’eventuale impugnazione della sentenza sullo status di separazione, di fatto, impedirà la procedibilità della causa di divorzio (e quindi finirà necessariamente per inficiare il raggiungimento dell’obiettivo prefissatosi dal legislatore).
Il Cumulo Di Domande Di Separazione E Divorzio Nei Procedimenti Congiunti
Al momento dell’entrata in vigore della norma si sono posti dei problemi interpretativi relativi alla possibilità di applicare la normativa sul cumulo anche nelle ipotesi di domande di separazione consensuale e divorzio congiunto. Il problema cardine è rappresentato dal superamento del principio della nullità degli accordi divorzili nell’ambito del giudizio di separazione. Principio più volte affermato dalla giurisprudenza che chiaramente sembrava ostare ad una regolamentazione del divorzio nella pendenza della separazione (vedi ad es. Cass. ord. 11012/2021 “Posto che gli accordi tra i coniugi che fissano il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono nulli per illiceità della causa, il giudice del divorzio deve accertare se la rendita vitalizia, costituita da un coniuge in favore dell’altro, nell’ambito di un accordo intervenuto in sede di separazione consensuale, sia estranea o meno alla disciplina inderogabile dei rapporti tra i coniugi in materia familiare, perché giustificata per altra causa”).
In ragione di ciò, diversi Tribunali si sono espressi negativamente rispetto alla possibilità di cumulare domande di separazione consensuale e divorzio congiunto (ad esempio, i Tribunali di Padova e di Bari) evidenziando anche che l’articolo 473-bis.51 c.p.c. sui procedimenti a domanda congiunta non richiama la norma in esame, ma soltanto l’articolo 473-bis.47 c.p.c.
Altri Tribunali si sono invece espressi in senso diverso e favorevole al cumulo delle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto (ad esempio, i Tribunale di Genova ed il Tribunale di Vercelli): l’accoglimento di tali domande si basa sul presupposto che i coniugi, dopo la separazione, provvedono a riconfermare esplicitamente, in funzione del divorzio, le condizioni precedentemente esposte, comparendo in udienza a seguito di apposita riconvocazione o mediante il deposito di note di trattazione scritta.
Data l’estrema importanza della questione è stata posta questione pregiudiziale alla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza di rinvio del 31.05.2023 emessa da Tribunale di Treviso a seguito di ricorso di due coniugi che contestualmente richiedevano procedersi alla separazione consensuale e al divorzio congiunto.
In data 16.10.2023 la Corte di Cassazione, con sentenza 11906/2023, ha risolto il conflitto giurisprudenziale che si era venuto a creare ammettendo il cumulo di domande anche nel ricorso congiunto e stabilendo il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.”
Il Contributo Unificato
Un altro dubbio che gli uffici giudiziari si sono posti, poi, riguarda il contributo unificato; in linea generale, in caso di cumulo di domande di separazione e divorzio sembra opportuno il versamento di entrambi i contributi previsti dalla legge.
Questo articolo è stato redato dall’avvocato Valerio Crescenzi e dall’avvocato Guido Piazzoni