Secondo la CEDU, la relazione genitori-figli e la dichiarazione di adottabilità di un figlio minorenne è misura legittima se preceduta da effettivo sostegno e potenziamento del genitore fragile.
Valore della giurisprudenza della Corte di Strasburgo e importanza di conoscerla
Una condanna all’Italia da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) per violazione dell’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo in materia minorile e, più specificatamente, di adottabilità: D.M e N c. Italia, ric. 60083/19 del 20 gennaio 2022. La giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha nel nostro ordinamento valore di fonte sub costituzionale, come ha specificato la Consulta sin dal 2007 (sent. 348 e 349) e ribadito nel corso degli anni. Ciò vuol dire che ha valore superiore alla legge ordinaria: i giudici interni debbono interpretare la normativa italiana secondo le indicazioni della giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Qualora la legge italiana fosse in contrasto con giurisprudenza della Corte EDU, dovranno sollevare questione di costituzionalità. È quindi evidente l’importanza di conoscere tale giurisprudenza.
La Corte di Strasburgo esamina attentamente il caso concreto e, nella concreta dinamica degli interessi in gioco, individua se vi è stato rispetto o violazione delle norme della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Anche se non si possono estrapolare “massime” dalle sentenze, tuttavia dall’esame di una serie sullo stesso argomento, si possono individuare principi in base ai quali Strasburgo ritiene che si verifichino violazioni.
Tutela del rapporto genitori-figli: doveri negativi e positivi per lo Stato
La relazione genitori-figli è tutelata, secondo Strasburgo, dall’art. 8 della Convenzione di Roma (Diritto al rispetto della vita privata e familiare), da solo o in combinato con gli art. 6 (Diritto all’equo processo), art. 13 (Diritto al ricorso effettivo), art. 14 (Divieto di discriminazione). Non sono mancate condanne al nostro Paese anche ai sensi dell’art. 2 (Diritto alla vita) e art. 3 (Divieto di tortura).
Secondo Strasburgo per genitori e figli vivere insieme, avere relazioni stabili, costituisce contenuto del diritto sancito dall’art. 8 della Convenzione di Roma. Allo Stato incombe prima di tutto il dovere negativo di non ingerirsi, salvo che ciò non sia necessario nell’interesse del minore. Difatti, nell’equo bilanciamento degli interessi in gioco, è la tutela di quest’ultimo che, in uno Stato democratico, deve prevalere. The best interest of the child coincide con la necessità di garantire prima di tutto le migliori condizioni di sviluppo psico-fisico del figlio minorenne. Si presume che i genitori siano le persone che meglio possano assicurarlo (art. 30 Cost.): ma se non sono in grado per problematiche varie, diviene necessario e legittimo l’intervento delle Autorità. In tal caso, subentrano però per lo Stato obblighi positivi sempre in funzione di the best interest of the child: prima di tutto, tutelare la relazione con il genitore e operare concretamente ed efficacemente per il ricongiungimento, ponendo in atto tutti gli strumenti di sostegno e potenziamento del genitore fragile e coltivando la relazione con provvedimenti efficaci ed eseguiti in modo da assicurarne l’effettività e prima di rescindere la relazione definitivamente con la pronuncia di adottabilità.
Genitori fragili e adottabilità
Tale obbligo di “empowerment” non viene meno, ma è anzi rafforzato in caso in cui i genitori fragili siano anche persone che presentano vulnerabilità che si assommano: povertà economica e culturale, marginalizzazione, patologie psichiatriche. Le Autorità nazionali (intese nel loro complesso: giudici, servizi, operatori sanitari, forze dell’ordine) debbono incrementare i loro interventi a sostegno assumendo ogni misura necessaria, concreta e ragionevolmente esigibile allo scopo di facilitare il ricongiungimento tra genitore e figlio. Tale obbligo non è soddisfatto dalla sola adozione da parte delle Autorità nazionali (giudici, servizi alla persona, altri organismi coinvolti) di misure automatiche e stereotipate. Queste provocano il consolidarsi di una situazione di separazione di fatto irreparabilmente pregiudizievole per la relazione figlio-genitore. L’inutile decorso del tempo può avere infatti conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra figlio minorenne e genitore lasciando emergere e consolidare situazioni di rifiuto che divengono irreparabili.
Il sistema delineato dalla Corte di Strasburgo, corrisponde a quello interno di cui alla l. 184/1983, che prevede prima di tutto la salvaguardia della sua famiglia per il minorenne all’art. 1 e anche che siano impartite prescrizioni ai genitori al successivo art. 12, sospendendo eventualmente il procedimento di adottabilità.
Adottabilità e condanne all’Italia
La pronuncia di adottabilità è misura estrema compatibile con una società democratica solo se ed in quanto non vi sia alcuna diversa ipotesi possibili per la tutela dello sviluppo psico-fisico del minore con sostegno e potenziamento dei genitori.
Il nostro Stato ha ricevuto varie condanne in casi di dichiarazioni di adottabilità di figli di genitori vulnerabili non idoneamente sostenuti, di solito migranti con ulteriori situazioni di fragilità. Il caso A.I c. Italia, ric. 70896/17, sent. 1 aprile 2021, riguarda una madre nigeriana, vittima di tratta. Il Tribunale per i minorenni le vieta di incontrare le due figlie minori mentre il procedimento di adottabilità pendente da più di tre anni. Strasburgo ritiene che le Autorità non abbiano permesso all’interessata e alle figlie di conoscere una vita familiare con un’ingerenza sproporzionata e che l’Italia abbia quindi violato l’art. 8 della Convenzione EDU.
Nel caso Jiaoqin Zhou c. Italia, ric. 33773/11, sent. 21.01.2014, in cui viene dichiarata l’adottabilità di una bimba figlia di una migrante cinese con problematiche psico-fisiche. L’Italia è stata condannata per violazione dell’art. 8 perché, in assenza di una situazione di maltrattamento fisico o psichico e a fronte dell’esistenza di un legame madre-figlia, ha impedito alla madre di riallacciare i rapporti senza neppure valutare le reali possibilità di un miglioramento della sua capacità genitoriale e senza offrirle un supporto concreto sia in ragione dei suoi problemi di salute che in quanto madre single e straniera senza rete familiare ed amicale di supporto. Ugualmente in S.H. c. Italia, ric. 52557/14, sent. 13.10.2015: alle Autorità nazionali viene rimproverato di aver previsto come unica soluzione la rottura dei legami familiari con la dichiarazione di adottabilità quando invece erano praticabili altre soluzioni e non si erano adoperate in maniera adeguata con misure di potenziamento e sostegno.
Anche nell’ultima sentenza, caso D.M e N. c. Italia, 20 gennaio 2022, la madre è una migrante cubana, sola e vittima di violenza, la cui figlia è stata dichiarata adottabile. L’Italia viene condannata da Strasburgo per essersi basata nel suo giudizio di inidoneità materna su asserzioni ritenute irrilevanti delle Relazioni dei Servizi, senza specifici approfondimenti di esperti (CTU), e senza porre in atto misure adeguate al sostegno e potenziamento materni per preservare quanto più possibile il legame genitore-figlio.
Questo articolo è stato redato dall’avvocato Davide Piazzoni.