Skip to content
Home » Articoli » Poteri dei chiamati all’eredità

Poteri dei chiamati all’eredità

COSA SUCCEDE DOPO LA MORTE DEI MIEI CARI E COSA FARE SENZA DIVENTARE “EREDE”

Come si accetta l’eredità? E cosa posso e devo fare, prima di averla accettata? Ecco una descrizione di quali sono i doveri e i poteri del chiamato all’eredità.

Cosa succede quando muore un proprio caro

Al momento della morte, si apre la successione (art. 456 c.c.). Da tale istante, i beni, diritti e debiti del defunto sono “congelati”, alcune persone sono chiamate ad accettare o a non accettare l’eredità. Alcune per legge, come gli eredi c.d. necessari: a seconda dei casi il coniuge, i figli, e se mancano i figli gli ascendenti (genitori o nonni) (artt. 536-549 c.c.). Altre, a seconda se chi muore abbia redatto o non testamento: nel primo caso si parla di successione testamentaria (artt. 587-712 c.c.), nel secondo di successione legittima (artt. 565-586 c.c.).
Fino a che non accetta l’eredità, ciascuno di questi soggetti è definito “chiamato all’eredità”, e non ancora “erede”.
La differenza è molto importante: gli eredi sono considerati a tutti gli effetti come la prosecuzione del defunto. Secondo le quote che spettano loro, sono titolari dei suoi beni mobili ed immobili, e dei suoi crediti; sono anche titolari dei suoi debiti, e debbono quindi pagare i creditori. I chiamati all’eredità, invece, no: la quota a loro spettante viene definita “giacente” (art. 528 c.c.) e rimane “congelata”.

Come si accetta l’eredità

L’eredità può essere accettata con una dichiarazione resa davanti ad un Pubblico Ufficiale (Notaio o Cancelliere del Tribunale, ad esempio) o anche se il chiamato si qualifica erede in un altro atto scritto, ad esempio un contratto o una lettera a istituti bancari (art. 475 c.c.). Al momento dell’accettazione il chiamato può dichiarare se accetta con beneficio di inventario. Ne parleremo in un altro articolo.
Un altro modo per accettare l’eredità è per fatti concludenti (artt. 476-478 c.c.): se il chiamato all’eredità compie un atto che si spiega solo con il suo essere pienamente titolare dei beni, quale erede, da quel momento si ritiene che egli abbia accettato. In gergo, si parla spesso -esagerando, ma non troppo- della “vendita di uno spillo”: non importa quanto sia rilevante l’atto di disposizione, perché è sufficiente vendere uno spillo che era di proprietà del defunto per essere qualificato erede, e non più chiamato all’eredità.
Il diritto di accettare si prescrive in 10 anni (480 c.c.). Il termine può essere abbreviato con l’azione interrogatoria (art. 481 c.c.): l’erede o il creditore del defunto o chiunque vi abbia interesse possono chiedere al giudice di fissare un termine entro il quale i chiamati debbono accettare; se questi non lo fanno, l’eredità si ritiene rinunciata.

Perché attendere ad accettare

Le ragioni per attendere ad accettare l’eredità possono essere moltissime, personali e non. In generale, conviene aspettare ad accettare l’eredità se si è incerti sul reale ammontare dei debiti e delle passività.

Doveri dei chiamati all’eredità

I chiamati all’eredità non sono quindi ancora proprietari dei beni immobili né titolari di alcun altro diritto lasciato dal defunto. Non possono compiere alcun atto di disposizione su di essi, e se lo compiono diventano automaticamente eredi (puramente e semplicemente). Allo stesso modo, non sono neanche debitori dei creditori del defunto.
Sui chiamati all’eredità gravano però alcuni doveri. Anzitutto, quello di rendere la dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate (dovere che grava anche sugli eredi) (art. 28 T.U. 346/1990). Si tratta di un elenco di beni, diritti e debiti che sono caduti in successione, indicandone il valore per liquidarne le imposte a carico di chi ne diviene titolare (dell’erede, quindi) (artt. 1 e 5, D. lgs. 346/1990). La dichiarazione deve essere resa entro un anno dalla morte (art. 31, D. lgs. 346/1990), e può essere comunque modificata o integrata successivamente.
La dichiarazione di successione, però, non è accettazione dell’eredità; rispetto al diritto di accettare, è neutra. In altre parole: chi fa la dichiarazione di successione non per questo è erede. Ha solo elencato i beni ereditari all’Agenzia delle Entrate (e ha pagato le imposte).
Il termine per rendere la dichiarazione di successione è di 1 anno dalla morte.
Assieme alla dichiarazione di successione può essere anche chiesta la voltura dei beni immobili: attenzione perché questo è un atto che può comportare accettazione.

Poteri dei chiamati all’eredità

I chiamati all’eredità vantano anche dei poteri sui beni ereditari, che hanno la funzione essenzialmente di conservarne il valore (art. 460 c.c.).
I chiamati possono quindi esercitare azioni possessorie: si pensi alla liberazione di un immobile ereditario nei confronti di chi lo occupa abusivamente; oppure alla richiesta di abbattere un albero che rischia di cadere sopra l’immobile del defunto. Possono compiere atti volti alla conservazione dei beni. Ad esempio: interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria dei beni immobili.
Possono compiere atti di amministrazione temporanea, come la coltivazione di campi a seminativo o la vendita dei frutti. In entrambi questi casi, però, i frutti -o il loro controvalore- debbono essere lasciati all’eredità: se il chiamato se ne appropria, diventa erede. Allo stesso modo, possono amministrare prodotti finanziari (azioni, obbligazioni, altri strumenti), sempre al fine di conservarne il valore (o di aumentarlo).
Il chiamato all’eredità deve però usare alcune accortezze: deve compiere tutti questi atti qualificandosi espressamente “chiamato all’eredità”, perché altrimenti corre il rischio di essere qualificato erede. Per gli atti di vendita dei beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa spese onerose, deve essere autorizzato dal giudice. Anche in questo caso: se agisse senza autorizzazione, sarebbe qualificato erede, con ogni conseguenza.
Le spese che il chiamato affronta per tutte queste attività sono a carico della massa ereditaria, se il chiamato rinuncia all’eredità (art. 461 c.c.).

Se volete sapere di più sulla Pensione Di Reversibilità potete leggere il nostro articolo sul tema.

Questo articolo è stato redatto dall’avvocato Davide Piazzoni